In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell’8 febbraio 2022, concernente «Una normativa sui chip per l’Europa» il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo nel settore microelettronica ha la finalità di incentivare le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale aventi ad oggetto la microelettronica.
Chi può usufruire del Credito di Imposta Ricerca e sviluppo – settore microelettronica?
Accedono al credito d’imposta R&S microelettronica le imprese residenti nel territorio dello Stato, senza limiti di forma giuridica, dimensioni, settore economico.
Sono escluse:
- imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 comma II del D.Lgs. 231/2001.
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il credito spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo relative al settore dei semiconduttori nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea e/o negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996.
Credito R&S microelettronica: agevolazione
Il credito d’imposta è corrisposto in percentuale ai costi relativi ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale entro i limiti massimi fissati dall’art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014. In particolare, l’intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:
- il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
- il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
- il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
L’intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un’intensità massima dell’80% dei costi ammissibili come segue:
- 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
- 15 punti percentuali se il progetto soddisfa una delle seguenti condizioni tra loro alternative:
- prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell’accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili;
- prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.
Spese ammissibili dal Credito Ricerca e Sviluppo nella microelettronica
l credito d’imposta è calcolato sulla base dei seguenti costi ammissibili elencati dall’articolo 25 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ove sostenuti dall’11 agosto 2023 (data di entrata in vigore del Decreto) sino al 31 dicembre 2027.
- spese di personale, quali ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
Sono esclusi i costi relativi a immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.
Dotazione disponibile
Le risorse disponibili ammontano a 530 milioni di euro così ripartiti:
- 10 milioni per l’anno 2024
- 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa.
Modalità di utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è comunque subordinato al rilascio – da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti – di una certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
Cumulabilità
Il credito d’imposta è alternativo al Credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1 comma 200 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.