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Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo - settore microelettronica

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ricerca e sviluppo microelettronica

In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell’8 febbraio 2022, concernente «Una normativa sui chip per l’Europa» il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo nel settore microelettronica ha la finalità di incentivare le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale aventi ad oggetto la microelettronica.

BENEFICIARI

AGEVOLAZIONE

SPESE AMMISSIBILI

DOTAZIONE

COME UTILIZZARLO

CUMULABILITÀ

Chi può usufruire del Credito di Imposta Ricerca e sviluppo – settore microelettronica?

Accedono al credito d’imposta R&S microelettronica le imprese residenti nel territorio dello Stato, senza limiti di forma giuridica, dimensioni, settore economico.
Sono escluse:

  • imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 comma II del D.Lgs. 231/2001.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo relative al settore dei semiconduttori nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea e/o negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996.

Credito R&S microelettronica: agevolazione

Il credito d’imposta è corrisposto in percentuale ai costi relativi ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale entro i limiti massimi fissati dall’art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014. In particolare, l’intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:

  • il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
  • il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
  • il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;

L’intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un’intensità massima dell’80% dei costi ammissibili come segue:

  • 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
  • 15 punti percentuali se il progetto soddisfa una delle seguenti condizioni tra loro alternative:
    • prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell’accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili;
    • prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

Spese ammissibili dal Credito Ricerca e Sviluppo nella microelettronica

l credito d’imposta è calcolato sulla base dei seguenti costi ammissibili elencati dall’articolo 25 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ove sostenuti dall’11 agosto 2023 (data di entrata in vigore del Decreto) sino al 31 dicembre 2027.

  • spese di personale, quali ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
  • costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
  • costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
  • spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Sono esclusi i costi relativi a immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.

Dotazione disponibile

Le risorse disponibili ammontano a 530 milioni di euro così ripartiti:

  • 10 milioni per l’anno 2024
  • 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa.

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è comunque subordinato al rilascio – da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti – di una certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

Cumulabilità

Il credito d’imposta è alternativo al Credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1 comma 200 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.