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Credito di Imposta Piano Transizione 5.0

Come funziona e come accedere al credito

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Transione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 offre alle imprese italiane la possibilità di beneficiare di importanti agevolazioni finanziarie per gli investimenti effettuati nei settori dell’innovazione e della riduzione dei consumi energetici. In particolare, le imprese che realizzeranno nuovi investimenti nel biennio 2024-2025 tramite progetti di investimento in beni strumentali 4.0 e/o beni per efficientamento energetico (es. fotovoltaico, batterie di accumulo, pompe di calore) finalizzati alla riduzione del consumo energetico potranno godere di un credito d’imposta più alto rispetto a quello del Piano Transizione 4.0.

Cos’è il Credito d’imposta Transizione 5.0 e come funziona

La Transizione 5.0 rappresenta una significativa evoluzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, risultante dalla proposta avanzata dall’Italia all’Unione Europea. Questo aggiornamento ha ricevuto l’approvazione della Commissione Europea il 24 novembre e del Consiglio dell’UE l’8 dicembre. Il PNRR italiano ha visto un incremento da 191,5 a 194,4 miliardi di euro, un aumento degli obiettivi da 527 a 614, e l’aggiunta di una settima missione grazie all’inclusione del capitolo Repower EU. Inoltre, il numero di riforme previste è stato ridotto da 69 a 66.

Il Piano Transizione 5.0 offre alle imprese italiane la possibilità di beneficiare di importanti agevolazioni finanziarie per gli investimenti effettuati nei settori dell’innovazione e della riduzione dei consumi energetici. In particolare, le imprese che realizzeranno nuovi investimenti nel biennio 2024-2025 potranno godere di un credito d’imposta, il cui importo complessivo ammonta a circa 6,3 miliardi di euro.

In particolare, per poter sfruttare l’agevolazione – che presenta inevitabilmente numerosi punti di contatto con il precedente piano Transizione 4.0 – occorre il congiunto verificarsi delle seguenti condizioni:

  • l’impresa deve aver effettuato un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0, i quali dovranno necessariamente risultare interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • i nuovi beni acquistati dovranno essere inseriti in un progetto di innovazione che sia in grado di portare ad una riduzione dei consumi energetici;
  • la riduzione dei consumi dev’essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento: è prevista una certificazione ex ante e ex post che certifichi il consumo energetico.

Beneficiari

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è rivolto a tutte quelle imprese che abbiano la propria struttura produttiva nel territorio dello Stato e che effettuino negli anni 2024 e 2025 nuovi investimenti, nell’ambito di progetti di innovazione, in grado di realizzare la riduzione dei consumi energetici richiesta dal Decreto Legge.

Sono escluse: 

  • imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale; 
  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 comma II del D.Lgs. 231/2001. 

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 

Investimenti ammissibili

Sono oggetto del credito d’imposta Transizione 5.0 i beni strumentali materiali e immateriali tecnologicamente avanzati ex allegati A e B della Legge 232/2016, acquistati e/o in leasing effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che – tramite gli stessi – i progetti di innovazione conseguano una dei seguenti due condizioni necessarie alternative:

  • una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva in misura pari o superiore al 3%;
  • una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento in misura pari o superiore al 5%.

Ai fini della disciplina del credito d’imposta, rientrano nell’ambito dei beni strumentali immateriali 4.0 ex Allegato B della Legge 232/2016 anche:

  1. software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e auto-consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  2. software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Se e solo se i progetti sono in grado di conseguire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva in misura pari al 3% o dei processi interessati dagli investimenti in misura pari al 5%, possono essere agevolati anche:

  • beni materiali nuovi strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (fotovoltaico, termico, eolico, batterie, pompe di calore) – biomasse escluse – compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta e gli impianti di produzione di energia termica, con elettrificazione dei consumi termici;; speciali requisiti e basi di calcolo sono previste per i pannelli fotovoltaici (Appendice 1);
  • spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi entro e non oltre il limite del 10% degli investimenti in beni strumentali e beni destinati all’autoproduzione di energia rinnovabile e, comunque, entro l’importo di 300.000 euro.

Principio DSNH

Il principio DNSH (“Do Not Significant Harm” – “Non arrecare danni significativi”) è stabilito dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e vincola anche le normative nazionali.

Un’applicazione rigida del regolamento avrebbe escluso interi settori, come l’agricoltura e settori energivori (ad esempio, siderurgia e ceramica), dal poter accedere a incentivi. Tuttavia, il dialogo tra il Governo italiano e la Commissione Europea ha portato a un’estensione delle deroghe.

Le attività che coinvolgono combustibili fossili possono accedere agli incentivi se l’uso di questi è temporaneo e inevitabile per una transizione verso operazioni senza combustibili fossili. Sono inclusi veicoli agricoli e macchine mobili non stradali, purché l’acquisto sia funzionale al passaggio a motori più efficienti.

Per le attività ad alta intensità energetica (ETS), e quindi le imprese energivore, sono escluse dalle restrizioni se:

  • Non influenzano i consumi energetici monitorati nel piano CO2 aziendale.
  • Influenzano i consumi energetici monitorati nel piano CO2 aziendale ma le emissioni di gas serra previste al completamento del progetto di innovazione sono inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito in riferimento allo stesso progetto. Se le emissioni non risultano significativamente inferiori, deve essere fornita una giustificazione valida del perché non sia possibile.

Le attività connesse a discariche, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico sono ammesse solo se migliorano l’efficienza energetica, catturano gas di scarico, recuperano materiali, e non aumentano la capacità di trattamento dei rifiuti.

Per le attività che generano rifiuti speciali pericolosi, l’esclusione si applica (e quindi, possono accedere all’incentivo) a quelle che:

  • Non incrementano i rifiuti pericolosi per unità di prodotto.
  • Destinano i rifiuti alle operazioni di recupero o smaltimento specificate.
  • Non producono più del 50% in peso di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento, tranne che per l’incenerimento.
  • Non superano i limiti di produzione di rifiuti pericolosi più di due volte negli ultimi cinque anni.

Condizione di accesso – riduzione dei consumi energetici

Il raggiungimento/conseguimento dei requisiti di riduzione dei consumi energetici in misura pari o superiore al 5% dei processi interessati o, in alternativa, al 3% dell’intera struttura produttiva tiene conto solamente dei beni strumentali materiali ed immateriali 4.0.

I beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili non possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo della riduzione dei consumi energetici e sono agevolabili solamente quando i beni strumentali 4.0 sono riusciti ad ottenere – da soli – il raggiungimento delle soglie previste del 3% sull’intero edificio o del 5% dei processi produttivi interessati.

Ai fini dei requisiti di accesso, per calcolare la riduzione dei consumi, è necessario:

  • riproporzionare i conteggi su base annuale;
  • fare riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello in cui si effettuano gli investimenti;
  • far sì che il risparmio sui consumi sia al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”.

Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.

Agevolazione

L’agevolazione assume la forma di un credito d’imposta – fruibile in compensazione – che non concorre alla formazione del reddito di impresa nonché della base imponibile IRAP. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Il sistema di agevolazione si compone di nove aliquote, premiando maggiormente le PMI.

Nel caso in cui si soddisfino i requisiti di maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia (articolo 12, comma 1, lettere b e c del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181) – , il credito d’imposta Piano Transizione 5.0 offre le seguenti premialità:

  • laddove l’investimento realizzi una riduzione dei consumi energetici pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, una riduzione pari ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote sono pari a:
    • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    • 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
  • se l’investimento comporta una riduzione superiore al 6%dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati  le aliquote saranno:
    • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    • 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
  • infine, qualora l’investimento generi una riduzione superiore al 10%dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, una riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote saranno così incrementate:
    • 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    • 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Credito d’imposta Transizione 5.0: aliquote e massimali per 2024-2025

Riduzione consumi energetici

Investimento

Struttura produttiva: dal 3 al 6%

Processi interessati dall’investimento: dal 5 al 10%

Struttura produttiva: dal 6 al 10%

Processi interessati dall’investimento: dal 10 al 15%

Struttura produttiva: superiore al 10%

Processi interessati dall’investimento: superiore al 15%

Fino a 2,5 mln €

35%

40% 45%

Da 2,5 a 10 mln €

15% 20%

25%

Da 10 a 50 mln € 5% 10%

15%

Le risorse disponibili complessive a valere sul PNRR Misura M7- Investimento 15 “Transizione 5.0” ammontano a 6,3 miliardi € ovvero 3,15 miliardi per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Certificazioni obbligatorie

Il riconoscimento delle agevolazioni è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il medesimo decreto ministeriale.

In particolare, il soggetto valutatore indipendente attesta:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni strumentali 4.0;
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante.

Per le sole PMI, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000€.

Il decreto legge originario permetteva di rivolgersi solo a EGE o ESCo. La prima bozza del decreto attuativo aveva ampliato la gamma dei certificatori includendo alcuni organismi di valutazione della conformità accreditati e determinate categorie di ingegneri.

Nella versione finale del decreto, oltre a EGE e ESCo, sono stati inclusi anche ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, senza distinzione sui corsi di laurea, nonché periti industriali e periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”. Questi ingegneri e periti devono dimostrare competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Cumulabilità del credito d’imposta Transizione 5.0

In relazione ai medesimi costi ammissibili, il credito d’imposta Transizione 5.0 non è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con fonti europei in conformità dell’art. 9 Regolamento (UE) 2021/241 “Addizionalità e finanziamento complementare”.

Altresì, in relazione agli stessi costi, il credito non è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0 (ex. art. 1 commi 1051 e seguenti della L. 178/2020) e non è cumulabile neppure con il credito d’imposta ZES Unica (ex. art. 16 D.L. n. 124/2023 e s.m.i.).

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo (tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP), non porti al superamento del costo effettivo sostenuto.

Cumulabilità sugli stessi costi

 

Altre agevolazioni finanziate

con fondi UE

Investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0 Credito d’imposta ZES Unica Nuova

Sabatini

Altre agevolazioni

Transizione 5.0

NO

NO NO *

*

* Senza superare il costo effettivo al netto dei benefici fiscali sulla base imponibile IRES e IRAP

Come accedere al credito d’imposta Transizione 5.0

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.lgs. 241/1997 presentando il modello F24 tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia – pena il rifiuto dell’operazione di versamento – entro la data del 31 dicembre 2025.

Per accedere al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, la certificazione ex ante – sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal GSE – unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Il GSE -previa verifica della completezza della documentazione – trasmette mensilmente al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa complessivo di 6.3 miliardi di euro.

Entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione da parte del GSE, le imprese sono tenute a comunicare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di un acconto di almeno il 20%, sia per i beni strumentali trainanti sia per la componente rinnovabile, pena la decadenza dal beneficio.

L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione ex post.

Con modalità telematiche, il GSE trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 decorsi 5 giorni dalla trasmissione del predetto elenco.

La fruizione è consentita presentando il modello F24 tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo utilizzabile, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Riepilogo

I

Progetto di investimento

II

Certificazione ex ante & Comunicazione ex ante

III

Verifica da parte del GSE

IV

Trasmissione al MIMIT dell’elenco e degli importi prenotati

V

Comunicazione di effettuazione degli ordini accettati dal venditore e pagamento di un acconto pari al 20% entro 30 giorni dalla conferma di prenotazione, pena la decadenza dal beneficio.

VI

Comunicazioni periodiche ai fini della determinazione degli importi effettivi del credito fino al completamento

VII

Interconnessione

VIII

Completamento dell’investimento

IX

Certificazioni contabili

X

Certificazione ex post & Comunicazione ex post

XI

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dell’elenco con ammontare definitivo del credito d’imposta

XII

5 giorni

XIII

F24 in compensazione

XIV

Termine finale – 31 dicembre 2025

Credito d’imposta Transizione 5.0 – affidati a Ayming

Aiutiamo le imprese ad ottenere le agevolazioni del Credito di Imposta Piano Transizione 5.0, supportando il cliente in ogni fase del processo, a partire dalla verifica del perimetro di investimenti ammissibile fino alla preparazione della relazione tecnica.

Come per la Nuova Sabatini, cumulabile con questa agevolazione,  le agevolazioni relative al Credito d’Imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali, sia materiali sia immateriali, hanno l’obiettivo di supportare le aziende incentivando tale tipologia di investimenti.

Ayming ha sviluppato un servizio completamente digitale, scandito in due fasi principali, per consentire alle imprese di usufruire della tassazione agevolata del Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali.

Fase preliminare: prevalutazione tecnica

Questa fase è volta alla verifica della conformità ai profili contabili e temporali, previsti dalla normativa, per i beni materiali strumentali identificati.

Effetuiamo una raccolta preliminare di dati, unitamente ad un confronto con gli stakeholder coinvolti nel progetto di investimento, per la verifica del contesto e delle infrastrutture aziendali finalizzate all’interconnessione dei beni.

Fase consuntiva: analisi tecnica dei requisiti

Procediamo con la raccolta dati, l’analisi delle caratteristiche tecniche dei beni e la redazione del dossier tecnico attraverso una piattaforma digitale proprietaria, che funge anche da strumento di project management per il cliente.

Inoltre, ci occupiamo della raccolta e della verifica di tutta la documentazione necessaria all’analisi tecnica secondo quanto specificato dalla normativa vigente e, quindi, al calcolo dell’incentivo.