L’approvazione delle nuove linee guida per la certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, avvenuta con decreto direttoriale del MIMIT del 4 luglio, rappresenta un passo significativo per le imprese italiane che intendano beneficiare dell’agevolazione in commento, attribuendo alla materia maggiore certezza e trasparenza, grazie all’individuazione di criteri oggettivi per una più corretta distinzione e classificazione delle attività come: ricerca e sviluppo (R&S), innovazione, design e ideazione estetica.
Questo articolo si pone, dunque, l’obiettivo di fornire un’analisi puntuale delle “linee guida”, esaminando, in particolare, le implicazioni pratiche che la loro applicazione potrebbe generare per le imprese. È opportuno ricordare come tali “linee guida” potranno essere periodicamente oggetto di aggiornamento, sulla base degli effetti derivanti dalla loro concreta applicazione ai fini della corretta qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design ed ideazione estetica ammissibili al beneficio di cui all’art. 1, commi 198 – 208 della L. 160/2019.
- Sezione 1: attività di ricerca e sviluppo – Legge 160/2029
- Sezione 2: attività di ricerca e sviluppo – DL 145/2013
- Sezione 3: innovazione tecnologica, innovazione 4.0 e green
- Sezione 4: design e innovazione estetica
- Considerazioni finali
SEZIONE 1: ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO – LEGGE N. 160/2019
Categorie di Attività Ammissibili
Le nuove “linee guida” ribadiscono le categorie di attività ammissibili al credito d’imposta per la R&S, distinguendo tra ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Questa distinzione costituisce un tassello fondamentale per la disciplina in quanto consente l’accesso all’incentivo fiscale per quelle sole imprese che abbiano svolto attività tali da contribuire concretamente al progresso scientifico e tecnologico, andando così a soddisfare l’obiettivo perseguito dalla misura, ovvero quello di favorire e stimolare la competitività e gli investimenti delle imprese italiane.
Ricerca Fondamentale: a riguardo, si ritiene pacifica la chiara definizione di questa categoria, che si focalizza sull’acquisizione di nuove conoscenze senza applicazioni immediate. Tuttavia, potrebbe essere utile fornire alle imprese esempi concreti per agevolarle in un più corretto annoveramento delle attività in tale categoria.
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale: qui, sebbene la distinzione tra queste due categorie sia, in realtà ben delineata, senza dubbio le imprese trarrebbero evidente beneficio da ulteriori chiarimenti su come operare una corretta fase di transizione tra ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Inoltre, si ritiene meriti qui di essere menzionata anche l’inclusione delle attività digitali come: supercalcolo, intelligenza artificiale e blockchain che costituiscono un aggiornamento sicuramente apprezzabile che riflette l’evoluzione tecnologica attuale.
Condizioni per l’Ammissibilità
Ciò che principalmente emerge dalla lettura delle “linee guida” è la chiara volontà di enfatizzare l’importanza dell’avanzamento delle conoscenze specifiche di un’impresa che costituiscono, quindi, condizione essenziale per l’ammissibilità al beneficio. Questo criterio è cruciale per evitare abusi, tuttavia, potrebbe risultare difficile da valutare la sua reale sussistenza per le piccole e medie imprese (PMI), per le quali un supporto aggiuntivo – sotto forma di consulenza o formazione – potrebbe di certo facilitare la comprensione e l’applicazione di questi criteri.
Manuale di Frascati
L’utilizzo del Manuale di Frascati come riferimento per identificare le attività di R&S resta confermato, in quanto offre un quadro internazionale riconosciuto. I cinque criteri fondamentali (novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità) sono ben spiegati, ma sarebbe utile fornire casi di studio o esempi pratici per illustrare come applicare questi criteri in situazioni reali, agevolando così, il più possibile, la valutazione sull’effettiva presenza di detti criteri, potenzialmente, più facilmente rinvenibili per analogia in presenza di casistiche esemplificative.
SEZIONE 2: ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO – DL N. 145/2013
La Sezione 2, che tratta le attività di ricerca e sviluppo (R&S), realizzate ai sensi del Decreto-Legge n. 145/2013, si pone l’obiettivo di fornire i tanto attesi chiarimenti sui criteri da considerare ai fini dell’ammissibilità al credito il credito d’imposta per gli anni 2015-2019. Tuttavia, nonostante le intenzioni, questa sezione presenta diverse criticità che meritano un’analisi approfondita.
Una delle principali criticità riguarda il riferimento al Manuale di Frascati che pur essendo un punto di riferimento internazionale chiaramente introdotto dalla nuova normativa, resta un tema grigio per la normativa di quegli anni. Un’altra area problematica è l’applicazione della normativa al settore della moda e del tessile. Le Linee guida mancano di specificità riguardo come valutare le attività di R&S in questo settore. Sembrerebbe che le linee guida anziché fornire chiarezza, abbiano introdotto nuove complessità e incertezze che possono ostacolare la scelta delle imprese di certificare i progetti in quegli anni.
SEZIONE 3: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INNOVAZIONE 4.0 E GREEN
Innovazione Tecnologica
Le attività di innovazione tecnologica ammissibili sono ben definite, escludendo miglioramenti di routine e focalizzandosi su prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati. Tuttavia, anche qui, la distinzione tra innovazioni minori e significative potrebbe beneficiare di ulteriori chiarimenti per evitare interpretazioni ambigue.
Manuale di Oslo
L’adozione del Manuale di Oslo era stata già chiarita per definire l’innovazione, data la sua accettazione internazionale. I requisiti principali (conoscenza, novità, implementazione e creazione di valore) sono chiari, ma come per il Manuale di Frascati, esempi concreti potrebbero migliorare la comprensione da parte delle imprese.
Innovazione Tecnologica 4.0 e Green
Le attività di innovazione tecnologica legate alla trasformazione digitale e alla transizione ecologica sono ben descritte. Questo include soluzioni per l’integrazione dei componenti aziendali, la digitalizzazione dei processi e l’implementazione di tecnologie green. Tuttavia, l’elenco di esempi potrebbe essere ampliato per coprire una gamma più ampia di settori industriali.
SEZIONE 4: DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA
Innovazione Estetica
La definizione di “novità” e “individualità” per qualificare un’innovazione di design e ideazione estetica è di certo chiara, ma non completa. Sembrerebbe, infatti, che il Legislatore abbia trascurato alcuni ambiti di potenziale applicazione per questa tipologia di innovazione in quanto detta fattispecie non può essere circoscritta ai soli settori tessile e delle moda, dell’occhialeria, dell’oreficeria, del mobile, dell’arredo, della ceramica ma dovrebbe accogliere tutti quei settori che realizzano costantemente un’attività volta ad innovare in modo significativo i propri prodotti, sul piano della forma e di altri elementi non tecnici e funzionali, comunque rientranti nell’ambito applicativo della misura, così come suggerirebbe l’estensione stessa del MISE (ora MIMIT) per la valorizzazione del Made in Italy.
Fasi della Progettazione
La descrizione delle fasi della progettazione e realizzazione delle collezioni o campionari è dettagliata, ma l’esclusione delle spese di ideazione e marketing dal novero dei costi ammissibili al credito d’imposta potrebbe rappresentare una limitazione per le imprese creative che investono significativamente in queste aree. Aspetto questo, peraltro, intrinseco nel nome stesso dell’agevolazione, che è proprio “design e innovazione estetica”.
CONSIDERAZIONI FINALI
Le nuove “linee guida” rappresentano, quindi, un importante passo avanti per le imprese italiane, poiché offrono un quadro chiaro e dettagliato per una più corretta qualificazione delle attività di R&S, innovazione, design e ideazione estetica. Tuttavia, ci sono alcune aree per le quali ulteriori chiarimenti e supporto costituirebbero un evidente giovamento, in particolare per le PMI e alcuni settori come la moda, il tessile e quello del software che potrebbero trovare difficile riuscire ad aggirarsi senza rischi tra gli insidiosi limiti posti dalle “linee guida”.
L’efficacia delle linee guida dipenderà in gran parte dalla loro implementazione pratica e dalla disponibilità di supporto per le imprese.
In conclusione, dunque, le “linee guida” offrono una base solida per la disciplina del credito d’imposta in Italia, ma richiedono un monitoraggio continuo e potenziali aggiornamenti per garantire che rimangano rilevanti e utili per tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni o settori di appartenenza.
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