In un’epoca di importanti e rapide trasformazioni tecnologiche ed economiche emerge in maniera ancora più chiara il ruolo fondamentale delle competenze e del “fattore umano” come vero abilitatore di un’innovazione di successo.
Non è un caso che da diversi anni le aziende lamentino la carenza di personale qualificato, in grado non soltanto di far funzionare i nuovi macchinari, ma anche di capire come le nuove tecnologie possano contribuire a una più profonda trasformazione del modo di fare impresa, che possa arrivare anche a una rivisitazione dei modelli di business.
La fine del credito d’imposta per la formazione 4.0
Le differenze tra Formazione 5.0 e 4.0
Le altre opportunità: dai Competence Center agli EDIH
La fine del credito d’imposta per la Formazione 4.0
In un contesto che registra una significativa difficoltà a reperire nuove leve qualificate, si è inserita, a fine 2022, la fine dell’incentivo per la formazione 4.0, uno strumento che le imprese avevano dimostrato di apprezzare per lavorare sul reskilling e l’upskilling delle risorse interne.
L’agevolazione, partita in sordina nel 2018, è stata resa via via più snella, andando a riequilibrare il rapporto oneri/benefici che inizialmente ne aveva ostacolato la diffusione. L’ultimo anno di operatività della misura ha fatto registrare un vero e proprio boom di fruizione del credito d’imposta.
Dopo un anno di pausa forzata, il 2024 vede fortunatamente tornare un incentivo per la formazione sulle tecnologie abilitanti nell’ambito del nuovo piano Transizione 5.0, approdato dopo una lunga attesa in Gazzetta Ufficiale lo scorso 2 marzo.
Il piano prevede incentivi per quegli investimenti in beni strumentali “4.0” che siano in grado di abilitare anche un risparmio energetico. Qualora si verifichi questa condizione, le aziende possono sommare al “montante” rappresentato dai costi dei beni agevolati anche gli investimenti in energie rinnovabili destinate all’autoconsumo e, appunto, le spese per la formazione del personale.
Le differenze tra Formazione 5.0 e Formazione 4.0
Il nuovo incentivo è significativamente diverso dal precedente. In primo luogo, a differenza del credito d’imposta per la Formazione 4.0, nell’ambito del piano Transizione 5.0 serve un investimento in beni strumentali “trainante”, che abiliti cioè la fruizione del credito d’imposta anche per le ore di formazione.
In secondo luogo, cambia anche l’intensità dell’incentivo: con il piano Transizione 5.0, l’aliquota per la formazione sarà la stessa che si maturerà sui beni strumentali abilitanti e quindi potrà oscillare da un minimo del 5% a un massimo del 45% in base al livello di risparmio energetico conseguito e all’ammontare dell’investimento secondo questo schema:
Transizione 5.0: aliquote e massimali per 2024-2025 |
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Riduzione consumi energetici |
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Investimento |
Struttura produttiva: dal 3 al 6% Processi interessati dall’investimento: dal 5 al 10% |
Struttura produttiva: dal 6 al 10% Processi interessati dall’investimento: dal 10 al 15% |
Struttura produttiva: superiore al 10% Processi interessati dall’investimento: superiore al 15% |
Fino a 2,5 mln € |
35% |
40% | 45% |
Da 2,5 a 10 mln € |
15% | 20% |
25% |
Da 10 a 50 mln € | 5% | 10% |
15% |
In terzo luogo, c’è un doppio limite massimo: le spese in formazione non possono superare il 10% del valore dei beni strumentali abilitanti e, in ogni caso, il valore massimo di 300.000 euro.
Il testo dell’articolo 38 del decreto legge 19 del 2 marzo 2024, all’inteno del comma 5, dice infatti che è possibile aggiungere al montante dei beni strumentali “le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a) , e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro”.
Un’altra differenza, come si può leggere dal testo, è che il nuovo incentivo abbraccia le attività volte a rafforzare sia le competenze sulle tecnologie 4.0 sia quelle relative alle tecnologie rilevanti per la transizione energetica.
La quinta differenza è che, mentre per la Formazione 4.0 era possibile affidare la formazione a soggetti interni all’azienda, qui occorrerà rivolgersi unicamente “a soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite”.
Da ultimo, cambiano anche le procedure per la fruizione del credito d’imposta che, in questo caso, seguono tutto il (complesso) iter previsto dal piano Transizione 5.0.
Le altre opportunità: dai Competence Center agli EDIH
Nel caso in cui un’azienda non abbia la possibilità di accedere al piano Transizione 5.0, dal 2023 esiste un’altra possibilità per finanziare le attività di formazione: rivolgersi a uno degli otto Competence Center nazionali Industria 4.0 o a uno dei 37 European Digital Innovation Hub italiani.
Grazie alle risorse previste nella missione 4 del PNRR, questi soggetti sono abilitati a erogare servizi di formazione a catalogo a “tariffe” fortemente scontate. L’agevolazione, che si fruisce come sconto in fattura, può arrivare per le piccole imprese anche al 100% del costo.
Ultime, ma solo in ordine di esposizione, sono le diverse opportunità offerte dai Fondi interprofessionali e dai bandi regionali.
Nel 2024, come abbiamo visto, gli incentivi per la formazione non mancano. Il consiglio è di scegliere il giusto partner per farsi supportare nella scelta degli strumenti più adatti alla propria realtà.
Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
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