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Considerazioni cruciali sul nuovo modello di certificazione per il credito d’imposta ricerca e sviluppo

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La pubblicazione del nuovo modello di certificazione per il credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica (RSID), sebbene nato con l’obiettivo di attribuire maggiore certezza alla materia, sembrerebbe, tuttavia, non riuscire a sottrarsi a dubbi e doverose riflessioni critiche sulle modalità con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e l’Agenzia delle Entrate (AdE) intendono procedere.

Evoluzione della normativa sul credito d’imposta ricerca e sviluppo

La disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo fu introdotta con il D.L. n. 145/2013, art. 3 e resa operativa con la Legge di Stabilità del 2015. Nel corso degli anni, la normativa ha subito diversi interventi in termini di normativa e prassi, finalizzati a semplificare il calcolo del beneficio e ad ampliarne le opportunità, includendo anche la possibilità di recuperare i costi di R&S commissionati dall’estero. Un significativo cambiamento è avvenuto con la Legge di Bilancio n. 160/2019, che ha ampliato il novero delle attività agevolabili comprendendo oltre alla R&S, anche l’innovazione tecnologica, l’innovazione tecnologica 4.0 e green, il design e l’ideazione estetica (RSID). Tuttavia, è stata esclusa nuovamente la possibilità di recuperare le attività commissionate dall’estero e sono state ridotte progressivamente le aliquote agevolative, estendendo comunque il periodo agevolativo fino al 2030 per la R&S e al 2025 per le altre categorie.

Il nuovo modello di certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo: riferimenti normativi e manuali tecnici

Il nuovo modello di certificazione sembrerebbe ribadire la centralità del Manuale di Frascati e quindi l’obbligatorio rispetto dei suoi criteri – novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità e/o riproducibilità – nella qualificazione dei progetti di R&S realizzati dal 2015 ad oggi, a prescindere dai costi da riportare nel modello medesimo che sono separati per rispettare le diverse fattispecie.

Approccio che, tuttavia, non desta particolare stupore: la prassi adottata dall’AdE negli ultimi anni, nel corso dei propri controlli a posteriori, è stata quella di applicare i tali criteri nella valutazione dei vari progetti, anche per i periodi d’imposta dal 2015 al 2019, qualificando, di conseguenza, il relativo credito come inesistente in mancanza di detti criteri.

Situazione de facto di cui prendere atto, ma che – tuttavia – desta qualche perplessità in termini di legittimità sull’operato dell’Amministrazione finanziaria: prima della Legge di Bilancio del 2020 – e, più diffusamente, dell’art. 1, comma 100, della Legge 160/2019 – nelle norme applicabili non vi era alcun riferimento esplicito al Manuale di Frascati  , quale guida per la corretta classificazione di un progetto come attività di R&S, in quanto tale ammissibile al credito R&S. Il primo riferimento espresso al Manuale trova spazio nel nostro ordinamento non già in una disposizione di legge, ma in un documento di prassi – Circolare direttoriale n. 59990 del 9 febbraio 2018 –, e per di più con il solo riferimento allo specifico settore dei software. Non da ultimo, giova ricordare come la prima traduzione del Manuale di Frascati 2015 in italiano, autorizzata dall’OCSE e giurata, sia stata pubblicata solo in data 7 dicembre 2021.

Sulla base di tali presupposti, desterà senz’altro interesse scoprire se e come il Legislatore prenderà posizione rispetto a questo aspetto, anche per il tramite delle linee guida alla certificazione, ormai di prossima pubblicazione.

I vantaggi della certificazione del credito d’imposta

La certificazione, pur essendo volontaria, mira a favorire l’applicazione del credito d’imposta con maggiore certezza operativa: i progetti di RSID oggetto di certificazione non potranno essere in alcun modo contestato dall’AdE in sede di verifica. Tanto non vale, invece, per i costi relativi ai progetti certificati, i quali potranno sempre costituire oggetto di autonomo controllo.

L’efficacia vincolante della certificazione, tuttavia, viene meno in caso di dolo o non corretta rappresentazione dei fatti.

È da ribadire, inoltre, che nel processo dei controlli sulle certificazioni l’ultima parola spetta sempre al MIMIT, che nei 60 giorni successivi alla ricezione della documentazione integrativa richiesta al certificatore, notificandolo all’impresa, potrà procedere a comunicare l’esito del controllo, che potrà essere anche negativo – e nel qual caso andrà sinteticamente motivato.

Sarebbe, perciò, auspicabile che taluni esiti fossero in qualche modo pubblicati al fine di migliorare il processo di certificazione nella sua applicazione.

Processi e requisiti per il certificatore

Un certificatore abilitato deve possedere:

  • una laurea idonea;
  • nessuna condanna definitiva;
  • esperienza in almeno 15 progetti di R&S, innovazione e design.

Le società di consulenza, così come gli enti e centri di competenza e le università, devono avere responsabili tecnici stabilmente inseriti nella struttura con queste caratteristiche e rispettare requisiti legali e organizzativi specifici. Inoltre, il certificatore, così come le società di consulenza e le altre fattispecie, devono dichiarare l’assenza di conflitti di interesse con l’impresa richiedente la fattispecie anche in relazione all’attività di asseverazione della relazione tecnica, un obbligo normativo introdotto dalla Legge 160/2019.

Procedura per le imprese richiedenti

Le imprese interessate devono:

  • Richiedere l’accesso tramite procedura informatica.
  • Selezionare un certificatore dall’Albo.
  • Compilare la scheda progetto.
  • Pagare i diritti di segreteria di 252 euro per ogni certificazione.

Il certificatore, una volta completata l’attività e notificata all’impresa anche per sua firma, ha 15 giorni di tempo per trasmettere la certificazione al MIMIT tramite piattaforma, il quale nei 90 giorni successivi potrà richiedere eventuali documenti integrativi.

Contenuti del modello di certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo

Il modello richiede informazioni dettagliate su:

  • organizzazione e competenze tecniche dell’impresa;
  • descrizione dei progetti;
  • ulteriori informazioni utili per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle attività di vigilanza da parte del MIMIT e dell’AdE;
  • motivazioni tecniche per l’ammissibilità al credito d’imposta;
  • dichiarazione di assenza di conflitti di interesse.

Aspetti critici della certificazione

Il nuovo modello di certificazione rappresenta un passo significativo verso un sistema più trasparente e affidabile di determinazione e gestione del credito d’imposta RSID nel nostro Paese – così come già accade in altri Paesi europei – , volto a favorirne l’applicazione, in condizioni di certezza operativa.

Sebbene la certificazione sia su base volontaria, rappresenta uno strumento significativo per le imprese che vogliono garantire la conformità dei loro progetti alle normative vigenti

Percorso, tuttavia, ancora incompiuto: siamo ancora in attesa delle linee guida, che si auspica – per buona pace delle imprese e degli operatori – possano dare una risposta ai dubbi fin qui sollevati e dalle quali, insieme dalla capacità delle imprese di adeguarsi ai nuovi requisiti, dipenderà l’efficacia del sistema di certificazione.

 

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