Chiudi

CSRD: approvato il decreto che recepisce la direttiva in Italia

Chi siamo > News > Le news di Ayming Institute > CSRD: approvato il decreto che recepisce la direttiva in Italia

Il 30 agosto 2024 l’Italia ha finalmente approvato in esame definitivo il Decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2022/2464[1], anche nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). La direttiva amplia e rende più stringenti gli obblighi in merito alla rendicontazione societaria di sostenibilità, modificando il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE.

Il termine ultimo per il recepimento, originariamente fissato per il 6 luglio 2024, era stato posticipato da parte del Consiglio dei ministri al 10 settembre.

Il decreto legislativo era già stato approvato in via preliminare in data 10 giugno 2024, (qui il relativo articolo); e, per poter diventare ufficialmente legge, due erano gli step mancanti: l’approvazione in via definitiva e, in ultimo luogo, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, adesso attesa nei prossimi giorni.

La direttiva rappresenta la volontà dell’Unione Europea, e di riflesso degli Stati Membri, di giocare un ruolo rilevante a livello mondiale nella lotta al cambiamento climatico, incrementando il numero delle metriche di sostenibilità e la platea di aziende che dovranno rendicontarle, che si stimano passare, a livello di Unione europea, da 11.700 (coperte dalla precedente normativa NFRD) a quasi 50.000.

CSRD: il testo del decreto approvato in via definitiva

Rispetto alle caratteristiche generali della direttiva precedentemente trattate, meritano ora un approfondimento le peculiarità del decreto approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, in quanto emergono alcune differenze rispetto al testo posto in consultazione dal 16 febbraio al 18 marzo 2024.

A chi sarà applicata la CSRD?

In primis sono stati modificati i parametri relativi al numero medio di occupati delle PMI quotate – ampliando l’area di applicazione della direttiva: infatti il numero medio minimo di dipendenti nel testo approvato definitivamente non risulta più essere “superiore a 50 e inferiore a 250”, bensì “non inferiore a 11 e non superiore a 250; le uniche aziende escluse dall’obbligo risultano quindi essere le microimprese, che per definizione hanno tra l’1 e i 10 dipendenti.  Continuano a non essere menzionati parametri relativi alle Cooperative, che, anche se di grandi dimensioni, rimangono esautorate dall’obbligo di rendicontazione di sostenibilità: le uniche entità giuridiche soggette rimangono quindi le Società per Azioni.

Quali saranno le conseguenze per chi non rispetta i criteri CSRD?

L’altra rilevante modifica rispetto al primo decreto-legge circolato riguarda il sistema sanzionatorio, in merito al quale già varie associazioni di categoria avevano fatto emergere alcune perplessità in fase di consultazione. Il sistema sanzionatorio risulta adesso essere calmierato per i primi due anni successivi all’entrata in vigore del decreto-legge. Esso stabilisce infatti che le sanzioni pecuniarie imponibili non potranno superare le seguenti soglie:

  • 125 mila euro per le società di revisione;
  • 50 mila euro per i revisori della sostenibilità.

Queste soglie massime contribuiscono a garantire un trattamento più equo nell’imposizione di sanzioni tra le società rendicontanti e i relativi revisori. È stata poi confermata l’estensione dei poteri di vigilanza attribuiti alla CONSOB, che dovrà condurre indagini, verificare la presenza di eventuali violazioni in merito alle informazioni riportate dalle aziende e stabilire le conseguenti sanzioni, tenendo conto del fatto che le violazioni possono essere commesse direttamente dall’organo di amministrazione della società o da aziende incluse nella catena del valore, magari non direttamente controllate dalla società oggetto della direttiva.

Le tempistiche dell’obbligatorietà

Rimangono invariati gli scaglioni che dettagliano l’entrata in vigore della direttiva, suddivisi come segue:

  • Dal 1° gennaio 2024 (con pubblicazione nel 2025) saranno coinvolte le aziende già soggette alla Non Financial Reporting Directive, direttiva antecedente alla CSRD.
  • Dal 1° gennaio 2025 (con pubblicazione nel 2026) le grandi imprese non ancora soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria (aventi due tra le seguenti tre caratteristiche: più di 250 dipendenti e/o 50 milioni di euro di fatturato e/o 25 milioni di euro di attività totali);
  • Dal 1° gennaio 2026 (con pubblicazione nel 2027) dovranno adeguarsi alla normativa anche le PMI quotate, gli enti creditizi piccoli e non complessi e le aziende di assicurazione e di riassicurazione captive.
  • Dal 1° gennaio 2028 (con pubblicazione nel 2029) per le società non UE con almeno una filiale o una succursale nell’UE e con un fatturato consolidato UE superiore a 150 milioni di euro.

L’Italia si aggiunge alla lista dei Paesi che hanno integrato la direttiva CSRD all’interno dei propri ordinamenti nazionali, come la Francia, la Danimarca e la Finlandia.

Un passaggio fondamentale nella rendicontazione ESG

Il passo più importante all’interno del panorama della rendicontazione ESG europea è stato finalmente compiuto: adesso è compito delle aziende europee adeguarsi alla nuova normativa, consapevoli che l’obbligo di redigere bilanci di sostenibilità che siano conformi alla CSRD e, di conseguenza, ai nuovi standard di rendicontazione ESRS alzerà indubbiamente il livello della disclosure di sostenibilità. Il principio alla base della nuova normativa, la Doppia Materialità, permetterà alle aziende di fornire informazioni più puntuali e precise sulla gestione delle tematiche ESG alle varie categorie di stakeholder, aumentando la consapevolezza sia in merito al loro impatto verso l’ambiente esterno, sia in merito all’impatto di quest’ultimo sulle performance economiche delle aziende.

 

[1] https://www.affarieuropei.gov.it/it/comunicazione/notizie/30-ago-24-cdm/

 

Mostra commenti

Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *