E-commerce, un fenomeno in costante crescita
Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad una radicale trasformazione dell’organizzazione produttiva che ha inevitabilmente portato alla nascita di un unico mercato globale, caratterizzato da scambi e rapporti commerciali rapidi ed in grado di superare in pochissimo tempo i confini geografici oltre ad ogni tipo di frontiera.
In questo nuovo contesto economico, il commercio elettronico ha assunto sempre più un ruolo da protagonista, fino a diventare una vera e propria opportunità di sviluppo per le imprese di ogni settore merceologico.
Con il termine commercio elettronico non dobbiamo intendere solamente l’acquisto effettuato on-line, bensì un’ampia filiera comprensiva di procedure e transazioni e, più in generale, un modo diverso e innovativo di fare business.
Invero, negli ultimi anni, complice anche il diffondersi della pandemia da COVID-19, si è assistito ad una crescita senza precedenti dell’e-commerce, tanto in relazione al numero delle spedizioni, quanto alla gamma dei prodotti interessati.
La rapida evoluzione dell’e-commerce ha avuto inevitabili ripercussioni anche sotto il profilo tributario e doganale dal momento che l’impianto normativo, così come impostato, non era al passo con le sfide dell’economia moderna, sempre più globale e digitale.
Per tale ragione, nel recente passato sono state introdotte nuove e specifiche procedure volte ad agevolare la gestione delle vendite a distanza da parte degli operatori del settore.
Le tipologie di commercio elettronico
Prima di entrare nel merito della disciplina dei resi merce, definiamo brevemente quei concetti che caratterizzano le vendite on-line e ne delimitano il perimetro.
A tal riguardo, non possiamo non prendere le mosse dalla definizione fornita dalla Commissione UE, a mente della quale il commercio elettronico “consiste nello svolgimento di attività commerciali per via elettronica. Basato sulla elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, esso comprende attività disparate quali: commercializzazione di merci e servizi per via elettronica; distribuzione on-line di contenuti digitali; […] vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita” (Commissione UE, comunicazione n. 157 del 16 aprile 1997, art. 5).
Da un punto di vista tributario, in materia di e-commerce, assumono rilevanza tanto i soggetti coinvolti, quanto le modalità di consegna dei beni e dei servizi oggetto della transazione.
Seguendo questa direttiva, riguardo al profilo soggettivo, possiamo distinguere:
- le transazioni Business to Business (c.d. B2B) e
- le transazioni Business to Consumer (c.d. B2C).
Sono considerate “B2B” le transazioni che avvengono tra imprese e, dunque, tra soggetti passivi IVA, mentre sono definite “B2C” le operazioni commerciali tra imprese produttrici/cedenti e consumatori finali/clienti privati che non acquistano, dunque, nell’esercizio di attività d’impresa.
Con riferimento, invece, alle modalità di consegna dei beni/servizi, la distinzione è tra:
- commercio elettronico diretto e
- commercio elettronico indiretto.
Caratteristica peculiare del commercio elettronico diretto è il suo svolgersi all’interno di un mercato dematerializzato. Infatti, tutte le fasi che attengono alla transazione (i.e. ordine – pagamento – consegna) sono effettuate on-line.
Per commercio elettronico indiretto, invece, si intende quella particolare transazione in esito alla quale, a fronte di un ordine e di un pagamento effettuati on-line, il bene viene spedito fisicamente al destinatario.
In questi casi, dunque, l’operazione avrà ad oggetto non beni immateriali, bensì beni materiali, per i quali è prevista una transazione commerciale avviata on-line ed una consegna fisica per il tramite dei canali tradizionali (i.e. tramite corriere).
I resi merce, un’abitudine del mercato contemporaneo
Tra i fattori che hanno portato all’espansione dell’e-commerce, oltre al fattore tempo che vede sempre meno spazio per lo shopping tradizionale, merita una menzione particolare la previsione del diritto di recesso nel Codice del Consumo. Tutela che garantisce ai consumatori la possibilità di restituire il bene acquistato se difettoso o, semplicemente, non in linea con le proprie aspettative. Si può facilmente intuire come una tale previsione abbia abbattuto molte delle barriere psicologiche che trattenevano i consumatori dall’acquistare on-line.
In particolare, il reso merce si verifica nella casistica del commercio elettronico indiretto e, dunque, nelle vendite on-line di beni materiali.
I resi merce: le procedure doganali
Sempre più l’e-commerce sta diventando un fenomeno globale, considerata la facilità con cui in pochi istanti si riesce a concludere una vendita con soggetti residenti in Paesi differenti, talvolta anche dall’altra parte del mondo.
Ciononostante, i risvolti tributari, e doganali in primis, non vengono meno, anzi assumono sempre maggiore complessità per gli operatori perché i princìpi cardine dell’intero sistema sono messi a dura prova.
Infatti, come noto, il reso di un prodotto precedentemente venduto ad un soggetto residente in uno Stato extra UE comporta la reintroduzione del bene medesimo nello Stato dal quale era stato precedentemente esportato. Tale situazione ha delle ripercussioni sotto il profilo doganale perché al momento della reintroduzione il bene deve scontare i dazi (oltre l’IVA) all’importazione.
Tuttavia, ad oggi, il Codice Doganale dell’UE prevede (art. 203), su richiesta dell’interessato, la possibilità di reintrodurre i beni in esenzione dai dazi, a condizione: (i) si tratti di merci precedentemente esportate; (ii) la reintroduzione nella UE avvenga entro tre anni; (iii) la reintroduzione avvenga nel medesimo Stato in cui sono state esportate.
Per poter beneficiare dell’esenzione, le operazioni di reintroduzione comportano controlli fisici e documentali su ogni singola operazione.
Considerato il notevole incremento delle transazioni commerciali, caratterizzate da frequenti resi della merce acquistata, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha ravvisato l’opportunità di introdurre delle semplificazioni per velocizzare le operazioni di reintroduzione dei beni in franchigia. Si tratta della procedura c.d. “Easy Free Back”.
Tale procedura semplificata è stata introdotta, dapprima per le operazioni svolte per il tramite di marketplace (determinazione direttoriale n. 329619 del 24 settembre 2020, successivamente integrata dalla n. 386291 del 31 ottobre 2020 e dalla n. 435445 del 30 novembre 2020), e in un secondo momento, anche a beneficio di tutti quegli operatori che non si avvalgono delle piattaforme dei marketplace per la promozione della propria attività (determinazione direttoriale n. 419205 del 19 novembre 2020).
Tramite la Easy Free Back, gli operatori del settore possono dunque beneficiare della reintroduzione in franchigia doganale con un iter molto più snello rispetto a quello previsto dalla procedura ordinaria.
Infatti, a seguito dell’iscrizione nell’apposito registro (“E-commerce RetRelief” per chi si avvale dell’ausilio delle piattaforme dei marketplace e “Retrelief” per tutti coloro che non se ne avvalgono), i controlli sono effettuati a posteriori mediante verifiche periodiche e non più in relazione ad ogni singola operazione.
Tuttavia, il beneficio della procedura semplificata è concesso solamente al ricorrere di determinate condizioni: (i) vi deve essere identità tra la merce esportata e quella reintrodotta; (ii) il dichiarante in fase di export e di reintroduzione deve essere il medesimo; (iii) il soggetto interessato deve possedere l’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato”, nonché “destinatario autorizzato transito”; (iv) utilizzo del codice EORI; (v) tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo; (vi) possibilità per le Dogane di accedere, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma marketplace dove vengono svolte le transazioni commerciali, ovvero, negli altri casi, presso il soggetto richiedente; (vii) assenza di violazioni della normativa doganale e fiscale, dimostrazione della corretta tenuta delle scritture contabili relative alle transazioni commerciali interessate, nonché dell’abbinamento alla documentazione doganale e ogni utile evidenza dell’associazione tra le operazioni di esportazione e quelle successive di reintroduzione.
Per gli operatori che si avvalgono dei marketplace è altresì richiesto un requisito quantitativo, legato cioè al numero delle reintroduzioni in franchigia effettuate che debbono essere almeno pari a 50 per ciascun mese.
Per completezza, al pari dell’esenzione dai dazi doganali, le operazioni di reintroduzione nel territorio dello Stato, sia in procedura ordinaria, sia in procedura semplificata, possono non essere soggette all’applicazione dell’IVA all’importazione in virtù della presentazione di una dichiarazione d’intento o della richiesta di applicazione dell’art. 68, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972 che ne prevede la non applicazione al ricorrere delle condizioni previste per la franchigia doganale.
Guarda il Webinar dedicato alla gestione dei resi merce nell’e-commerce.
Nessun commento