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Riforma doganale 2024: impatti per gli operatori del commercio internazionale

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 232 del 3 ottobre 2024) del Decreto Legislativo n. 141/2024, recante le disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’UE, vede la luce una riforma del settore doganale resa necessaria dai tanti cambiamenti intervenuti nel corso degli anni nell’ambito degli scambi internazionali, oltre che dalla necessità di aggiornare la normativa nazionale al diritto europeo di diretta applicazione.

Obiettivi della Riforma doganale

Il nuovo testo normativo sostituisce una serie di regolamentazioni ormai obsolete, alcune delle quali risalenti al Regio Decreto n. 65/1896 e al Testo Unico della Legge Doganale del 1973. Uno degli scopi principali della riforma doganale è la semplificazione normativa: il numero di articoli è stato ridotto da 400 a 122, creando un quadro normativo più snello e in linea con le direttive europee.

Di seguito, esaminiamo due delle principali novità introdotte dal decreto.

IVA all’importazione come diritto di confine

Una delle modifiche più rilevanti riguarda la classificazione dell’IVA all’importazione. L’articolo 27 del decreto include l’IVA tra i diritti di confine, chiarendo  che anche a questo tributo, per le operazioni di importazione, si applica la normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell’obbligazione doganale.

Si tratta di una norma con notevoli ripercussioni sulla figura del rappresentante doganale indiretto, il quale sarà chiamato a rispondere, in solido con l’importatore, anche del tributo.

A ben vedere, sembrerebbe essere stata proprio questa la fonte ispiratrice del cambiamento dal momento che l’indicazione dell’IVA tra i diritti di confine risulterebbe finalizzata a fornire una risposta normativa al principio di recente enunciato dalla Corte di Giustizia UE, a mente del quale sulla base “dell’art. 201 della direttiva n. 2006/112/CE non si poteva riconoscere la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’IVA all’importazione, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta” (cfr. CGUE, sent. 12 maggio 2022 resa nella causa C-714/20).

Esistono tuttavia due eccezioni alla regola, in cui l’IVA all’importazione non viene considerata un diritto di confine:

  1. immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell’Unione europea;
  2. immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto e vincolo a regime di deposito IVA (diverso dal deposito doganale).Si tratta, dunque, di merci immesse in libera pratica e poi introdotte in un deposito IVA.

Questi aspetti avranno un impatto notevole sulle decisioni di pianificazione aziendale degli operatori.

Potenziamento dello Sportello Unico Doganale (SU.DO.CO)

Un’altra importante novità è il rafforzamento dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli (SU.DO.CO), che coordina le operazioni di controllo sulle merci in entrata e in uscita dal territorio doganale dell’Unione Europea.

L’articolo 39 del decreto attribuisce all’Agenzia delle Dogane il compito di garantire un coordinamento operativo tra le varie amministrazioni coinvolte nei controlli.

La norma precisa che, qualora al momento dell’ingresso o dell’uscita nel o dal territorio dell’Unione europea debbano essere effettuati controlli di natura amministrativa finalizzati al rilascio di autorizzazioni e nulla osta e che comportino una visita delle merci, le amministrazioni competenti devono assicurare che questi avvengano contemporaneamente e nello stesso luogo di quelli doganali.

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