Chiudi

Rimborsi IVA: accordo di reciprocità tra Italia e Regno Unito

Chi siamo > News > Le news di Ayming Institute > Rimborsi IVA: accordo di reciprocità tra Italia e Regno Unito

Con la risoluzione n. 22 del 2 maggio 2024 l’Agenzia delle entrate ha reso nota l’applicabilità anche alle operazioni con il Regno Unito – con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2021 – dell’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. rimborso diretto), il quale estende, a condizione di reciprocità, le procedure di rimborso IVA ammesse per i soggetti UE anche ai Paesi terzi.

Il contesto               

Con il perfezionamento dell’Accordo di recesso tra l’Unione Europea ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – approvato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020 (c.d. “Brexit”) – il Regno Unito è considerato Paese terzo rispetto all’Unione Europea.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 2020, data conclusiva del periodo di transizione, il Regno Unito ha operato come Stato membro dell’Unione Europea sia ai fini doganali, sia ai fini IVA e accise. In particolare, durante il suddetto periodo di transizione, per i soggetti stabiliti nel Regno Unito ha trovato applicazione l’articolo 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972 (“Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità”), il quale stabilisce le modalità di rimborso IVA per i soggetti stabiliti in uno Stato appartenente all’Unione Europea e che allo stesso tempo sono privi di stabile organizzazione in Italia.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell’Unione Europea. Dunque, concluso il periodo di transizione e prima della sottoscrizione dell’accordo di reciprocità, le imprese britanniche che richiedevano il rimborso dell’IVA in Italia erano costrette ad affrontare procedure complesse poiché non esisteva il diritto di richiedere il rimborso proprio a causa dell’assenza di reciprocità tra Italia e Regno Unito.

La situazione attuale

A seguito del perfezionamento dell’accordo di reciprocità tra i due Paesi, ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA, a far data dal 1° gennaio 2021, e dunque con efficacia retroattiva, è applicabile l’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Pertanto:

  • i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito in conformità alla normativa ivi vigente;
  • i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso IVA al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 38-ter che, a sua volta, rinvia all’art. 38-bis2, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972.

L’istanza di rimborso deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010 e all’esecuzione vi provvede il competente Ufficio delle entrate entro sei mesi dalla richiesta, ovvero, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima.

Mostra commenti

Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *