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Il rimborso dell’IVA assolta in altri Stati dell’Unione Europea

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Quando un soggetto passivo d’imposta residente in uno Stato membro dell’Unione Europea subisce l’applicazione dell’IVA in un altro Stato membro, esiste la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta pagata. Questo meccanismo evita che il contribuente rimanga gravato dell’IVA in un Paese diverso da quello in cui si è stabilito. Tuttavia, per accedere al rimborso, è fondamentale comprendere le limitazioni e i requisiti specifici previsti dalle leggi nazionali degli Stati membri coinvolti. Questo articolo esplora i criteri di eleggibilità, le modalità di richiesta e le tempistiche da rispettare per ottenere il rimborso dell’IVA da parte di soggetti passivi italiani.

Chi può presentare la richiesta di rimborso IVA?

I soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia possono richiedere il rimborso dell’IVA pagata in un altro Paese dell’UE, come previsto dall’art. 38-bis1 del D.P.R. 633/1972. La richiesta di rimborso IVA deve essere presentata attraverso un’apposita procedura elettronica che consente di inviare la richiesta direttamente all’Agenzia delle Entrate italiana (Centro Operativo di Pescara).

Condizioni necessarie per il rimborso

Il rimborso non è disponibile per tutti i contribuenti indistintamente. È riservato a coloro che soddisfano i seguenti requisiti:

  • Non possedere una stabile organizzazione nello Stato membro che erogherà il rimborso.
  • Non aver effettuato, nel periodo di riferimento, operazioni territorialmente rilevanti nello Stato membro, eccetto per:
    • Prestazioni di trasporto e servizi accessori non imponibili.
    • Prestazioni di servizi e cessioni di beni per le quali l’imposta è assolta dal committente/cessionario stabilito nel Paese di rimborso tramite il meccanismo del reverse charge.

Esclusioni dal rimborso

Il rimborso non spetta qualora, durante il periodo di riferimento, il richiedente:

  • Non abbia svolto alcuna attività d’impresa, arte o professione.
  • Abbia effettuato solo operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi degli articoli 19 e seguenti.
  • Si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi.
  • Si sia avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.

Modalità di presentazione della richiesta di rimborso IVA

Le modalità per presentare l’istanza di rimborso sono delineate nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2010. La procedura elettronica è essenziale per garantire che la richiesta venga correttamente inoltrata e presa in considerazione.

Termini di presentazione

Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento. Questo termine è perentorio e non prorogabile, neanche se il 30 settembre cade in un giorno festivo o non lavorativo.

Cosa fare in caso di diniego del rimborso IVA?

Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate notifichi il diniego al rimborso e, quindi, non lo inoltri allo Stato estero di riferimento, il soggetto passivo IVA può proporre ricorso dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.

Ad ogni modo, l’Amministrazione finanziaria di uno Stato membro dell’UE non può negare un rimborso conseguente ad un’istanza regolarmente presentata per l’assenza della documentazione probatoria del credito se il richiedente non è stato prima invitato a completare l’istanza (cfr. CGUE, sent. 18.11.2020, C-371/19; sent. 17.12.2020, C-346/19).

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