Le nuove FAQ sul piano Transizione 5.0 pubblicate tra il 21 e il 24 febbraio dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy forniscono chiarimenti su diverse questioni sollevate dalle imprese nel corso di questi mesi, tra cui il caso dell’acquisto di beni strumentali con Patto di riservato dominio (FAQ 2.17), la “portabilità” della perizia tra Transizione 4.0 e Transizione 5.0 (FAQ 2.18), le modalità di verifica dei requisiti di risparmio energetico nel caso dei distributori automatici (FAQ 4.18) e alcuni chiarimenti su DNSH e rifiuti pericolosi (FAQ 10.1).
Non c’è dubbio però che le FAQ più importanti siano quelle relative alle due principali novità introdotte nel piano Transizione 5.0 dalla Legge di Bilancio 2025.
Si tratta della semplificazione del calcolo dell’efficientamento energetico in caso di acquisto di un bene in sostituzione di un cespite obsoleto e della più ampia cumulabilità prevista per i crediti d’imposta con la ZES Unica e con le altre agevolazioni, anche se finanziate con risorse comunitarie.
Semplificazione del Calcolo dell’Efficientamento Energetico
Una delle novità più rilevanti è la semplificazione del calcolo dell’efficientamento energetico in caso di sostituzione di beni obsoleti.
Il comma 9-bis dell’art. 38 della legge istitutiva del piano Transizione 5.0 consente ora di presumere il risparmio energetico minimo per accedere agli incentivi, a condizione che l’ammortamento del bene sostituito sia terminato da oltre 24 mesi.
Le caratteristiche analoghe
Le quattro FAQ che si occupano di questo argomento denominato “Procedura Semplificata” chiariscono innanzitutto che cosa siano le Caratteristiche analoghe che il nuovo bene strumentale deve avere rispetto a quello sostituito. La FAQ 4.19 dice che per “caratteristiche tecnologiche analoghe” si intende la capacità del nuovo bene di “realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito”. Questo principio si applica anche nel caso in cui il nuovo bene utilizzi tecnologie più avanzate.
La FAQ sottolinea che, una volta stabilita la presenza di “caratteristiche tecnologiche analoghe”, non esistono ulteriori vincoli che bisogni rispettare nella scelta del nuovo bene rispetto al precedente. Questo in pratica significa che è possibile sostituire un bene obsoleto con uno più moderno e performante, anche se presenta differenze significative in termini di dimensioni o potenza, purché svolga funzioni simili.
Le norme di settore
La seconda FAQ, la 4.20, si occupa della spinosa questione delle norme di settore e di prassi alle quali occorre fare riferimento per dimostrare il miglioramento dell’efficienza energetica. Si dice che si possono utilizzare evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale.
La FAQ fornisce un elenco di esempi di documentazione che possono essere utilizzati:
- Dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate che attestino:
- La conformità del bene agli standard della serie ISO 14955 o ISO 12759.
- La conformità del bene agli standard delle serie IEC 61800 o IEC 60034.
- La conformità del bene agli standard della serie EN 50598.
- L’utilizzo di componenti conformi ai regolamenti UE specifici (ad esempio, i regolamenti UE: 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, UE 2019/2018, 2016/2281) in sostituzione di analoghe unità del macchinario obsoleto.
- Report di prova prodotti dal costruttore secondo l’articolo 9 della ISO 14955-2.
- Certificati di audit condotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli standard di efficienza energetica più aggiornati tra quelli disponibili internazionalmente.
L’ammortamento civilistico
Le ultime due FAQ (FAQ 4.21 e 4.22) riguardano il “tipo” di ammortamento da considerare per il calcolo dell’obsolescenza (che ricordiamo la legge individua come raggiunta al superamento di 24 mesi del periodo di ammortamento).
Le FAQ chiariscono che si deve fare riferimento all’ammortamento civilistico contabile, senza considerare eventuali rivalutazioni fiscali. Quindi anche un bene recentemente rivalutato, ma acquistato anni fa, può far diritto ad accedere alla procedura semplificata.
Dove sta la semplificazione?
In molti si sono chiesti dove sia la reale semplificazione, considerato che rimangono sia l’obbligo delle certificazioni ex ante ed ex post sia l’obbligo del calcolo del risparmio energetico conseguito.
La semplificazione sta proprio nel calcolo del risparmio. La legge infatti consente di presumere che il nuovo bene sia più efficiente del vecchio del 5% (se si riferisce il calcolo al solo processo interessato, altrimenti del 3% se ci si riferisce all’intera struttura produttiva). Di conseguenza, una volta noti i consumi del nuovo bene all’interno del nostro ciclo produttivo, possiamo non operare le medesime misure sul bene da sostituire, ma calcolarle in maniera virtuale con una semplice divisione (diviso 0,95). Di fatto, quindi, questa semplificazione permette di sostituire anche un bene che aveva consumi minori rispetto a quello nuovo, semplicemente perché non siamo tenuti a produrre le misure dei consumi energetici del bene che andiamo a sostituire, ma le calcoliamo virtualmente grazie alla presunzione di legge.
Cumulo tra incentivi: come calcolarlo?
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto la possibilità di cumulare il credito d’imposta Transizione 5.0 con altri incentivi, anche se finanziati da risorse di origine europea, superando le precedenti restrizioni. Si consente inoltre la cumulabilità con il credito d’imposta per investimenti nella ZES, prima esplicitamente vietati.
Il comma 427, lettera h), punto 4, della legge 207/2024 (l’ultima legge di bilancio) pone però la condizione che i due incentivi che si vanno a cumulare non coprano le medesime quote di costo.
Il tema del metodo di calcolo cumulo ha sollevato numerosi dubbi interpretativi. La questione principale riguarda se sia possibile sommare semplicemente le aliquote dei vari incentivi o se sia necessario applicare la cosiddetta “nettizzazione”.
Le nuove FAQ confermano, tramite un chiaro esempio, che la modalità di calcolo corretta è quella della cosiddetta nettizzazione. Occorre cioè applicare il secondo incentivo al valore residuo dell’investimento al netto dell’incentivo fruito dal primo.
L’esempio dice che, se un’azienda ha già beneficiato di un’agevolazione con un’intensità di aiuto del 60%, il credito d’imposta Transizione 5.0 si applicherà al restante 40% dei costi.
Occorre applicare prima l’incentivo di cui si è maturato per primo il diritto alla fruizione. Questo è particolarmente rilevante in caso di investimenti superiori a 10 milioni di euro. Il piano Transizione 5.0 infatti prevede il cambio delle aliquote spettanti proprio al raggiungimento di questa soglia. Di qui il motivo della rilevanza: se si riceve prima l’altro incentivo, con la nettizzazione il montante su cui applicare il credito d’imposta Transizione 5.0 potrebbe tornare interamente sotto la soglia dei 10 milioni e beneficiare quindi delle aliquote maggiori previste per questi investimenti.
L’ultima cosa da considerare è che, nel calcolo dei benefici complessivi derivanti dal cumulo, occorre tener conto anche del beneficio indiretto del risparmio di imposta (Ires e Irap) che si ottiene perché il credito d’imposta va ad abbattere l’imponibile.
Occorre quindi garantire che il beneficio, incluso anche questo indiretto, non superi il 100% del costo dell’investimento.
Vale la pena considerare che mentre l’applicazione del principio di “nettizzazione” è chiaramente indicato per il cumulo tra Transizione 5.0 e altre misure finanziate con risorse comunitarie, lo stesso principio non è chiaramente affermato in merito al cumulo tra Transizione 5.0 e credito d’imposta per investimenti nella ZES. Il Ministero ha comunque fatto sapere che una prossima revisione delle FAQ chiarirà anche questo aspetto spiegando che occorre applicare la stessa tecnica della nettizzazione anche negli altri casi: una posizione, questa, che non convince appieno gli specialisti.
Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
Nessun commento