Campania – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli |
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Periodo di apertura | 15 novembre 2024 – 31 gennaio 2025 |
Beneficiari |
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Tipo di agevolazioni | Fondo perduto |
Intensità dell’agevolazione | 50% |
Investimenti/costi ammissibili |
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Regime di Aiuto | PAC – De Minimis |
Procedura di accesso | Valutativa a graduatoria |
Quali sono le finalità?
L’intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un’azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali.
Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell’ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca.
Il bando, in particolare, prevede le seguenti due linee agevolative:
Azione 1
- valorizzazione del capitale aziendale attraverso l’acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l’approvvigionamento e l’efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un’ottica di sostenibilità;
- miglioramento dei processi di integrazione nell’ambito delle filiere;
- adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un’ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione;
- conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l’aspetto della sicurezza alimentare;
- apertura di nuovi mercati.
Azione 2
Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all’autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.
A chi è rivolto?
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese agroalimentari e agroindustriali, singole o associate, che operano nel settore della lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ad esclusione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
In particolare, sono ammesse le imprese iscritte al competente Registro delle imprese con codice ATECO 10, 11 e 12, che lavorano e/trasformano prodotti agricoli inclusi nell’Allegato I del TFUE.
Analogamente possono partecipare al presente bando anche le imprese con codice ATECO 46 che a seguito del progetto di investimento implementano, come attività prevalente, la fase di lavorazione/trasformazione dei prodotti agricoli in entrata.
Quali agevolazioni offre?
Il bando riconosce agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto in conto capitale con un’aliquota massima del 50%. L’importo massimo per ciascun beneficiario è fissato in 5 milioni di euro, ai sensi ed in conformità dell’art. 42 del TFUE.
Alle operazioni fuori dal campo di applicazione dell’art. 42 del TFUE (ovvero nel caso in cui il prodotto risultante dalla trasformazione non è compreso nell’Allegato I del TFUE), si applica il regime “De Minimis” con un limite massimo di 300.000 euro nell’arco di tre anni precedenti la domanda.
Le risorse disponibili ammontano a 35 milioni di euro.
Quali sono i progetti ammissibili?
Gli investimenti devono essere realizzati su immobili in possesso del richiedente, ovvero di cui quest’ultimo è proprietario o titolare di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolare di diritto personale di godimento, con esclusione del comodato d’uso. Il possesso dell’immobile deve risultare valido per un periodo non inferiore a 9 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno.
Ai fini dell’ammissibilità è necessario che le domande di sostegno siano corredate dalla presentazione del progetto di investimento e della relazione tecnico-economica correlata al business plan, volta a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento, la verifica dell’accrescimento della redditività delle imprese richiedenti e la verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell’investimento.
Non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all’autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.
Qualora gli investimenti abbiano ad oggetto la realizzazione di impianti fotovoltaici, la produzione è commisurata al fabbisogno energetico dell’azienda nell’ambito dell’autoconsumo con un limite massimo di 1 MWe (al posto dei 3 consentiti per le fonti termiche).
Quali sono i costi ammissibili?
Sono ammissibili al sostegno esclusivamente le seguenti categorie di spesa a patto che siano sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno:
- Costruzione, acquisizione, o miglioramento e ampliamento di immobili (ivi incluso l’acquisto di immobili);
- Acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature;
- Spese generali collegate alle spese di cui ai punti 1) e 2), direttamente collegate all’operazione finanziata e connesse alla realizzazione dei sopra indicati investimenti per la preparazione, esecuzione e rendicontazione;
- Investimenti immateriali, quali acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali; eventuali piattaforme e-commerce sono ammesse fino all’importo massimo di 30.000 euro.
In particolare, le spese generali connesse sono riconosciute entro un massimo del 5% qualora riferite all’acquisto di beni strumentali e in misura progressiva qualora riferite ai costi di costruzione, acquisizione o miglioramento ampliamento di beni immobili. In quest’ultimo caso, sono ammesse fino ad un massimo del 10% per un importo inferiore o pari a 500.000 euro, un massimo del 5% sulla parte eccedente i 500.000 euro e fino a 1.000.000 di euro e un massimo del 2,5% sulla parte eccedente 1.000.000 di euro.
Le spese generali sono ammesse anche prima della presentazione della domanda di sostegno (comunque successivamente al 1° gennaio 2023).
Come funziona la procedura di accesso?
Ai fini dell’accesso è prevista una procedura valutativa con formazione di graduatoria. La domanda di sostegno in modalità informatica, secondo gli standard utilizzati dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), sarà scaricabile a far data dal 15 novembre 2024 e potrà essere rilasciata fino al 31 gennaio 2025.
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