Qual è la finalità del “Contratto di Sviluppo”?
Il Contratto di Sviluppo di Invitalia S.p.A. sostiene gli investimenti di grandi dimensioni nel settore industriale, turistico e di tutela ambientale.
Beneficiari
Il Contratto è rivolto alle imprese italiane ed estere. I destinatari delle agevolazioni sono:
- l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del Contratto;
- le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del suddetto Contratto di Sviluppo;
- i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
Che agevolazione prevede il “Contratto di Sviluppo”?
La misura prevede:
- contributo a fondo perduto in conto impianti;
- contributo a fondo perduto alla spesa;
- finanziamento agevolato;
- contributo in conto interessi.
L’investimento complessivo minimo richiesto è di 20 milioni di euro. Solo per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, è ridotta a 7,5 milioni di euro.
Quali sono i progetti agevolabili?
Il Contratto può finanziare progetti di tipo industriale, turistico oppure di tutela ambientale.
Come funziona la procedura?
Invitalia gestisce il Contratto di Sviluppo: riceve le domande, valuta i progetti, concede ed eroga le agevolazioni.
Sono previste tre procedure speciali:
- Accordo di sviluppo – riservato ai progetti di grandi dimensioni e di rilevanza strategica, prevede istruttoria pari a 90 giorni;
- Accordo di programma – riservato agli investimenti che incidono in modo consistente sulla competitività dei territori ed attivabile previo cofinanziamento regionale;
- Contratto di sviluppo per la tutela ambientale – riservato alle imprese del Mezzogiorno (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) che vogliono realizzare programmi di sviluppo nei settori energivori o sono qualificabili a forte consumo di energia.
Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d’investimento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER (art. 8)
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