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Credito d’imposta agricoltura – ZES Unica

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Bandi Regionali e Nazionali
Novembre 14, 2024

Quali sono le finalità?

Il credito d’imposta ZES Unica agricoltura incentiva l’acquisto di beni strumentali nuovi da parte delle imprese del settore primario facenti parte di un progetto di investimento iniziale nella Zona Economica Speciale Unica che ricomprende le Regioni del Mezzogiorno per l’anno 2024.  

A chi è rivolto il credito d’imposta Zes Unica Agricoltura?

Al credito d’imposta ZES Unica agricoltura possono accedere:  

  • Tutte le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; 
  • Le imprese attive nel settore forestale 
  • le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura. 

I soggetti beneficiari devono aver effettuato investimenti nella ZES Unica, purché non in stato di liquidazione, scioglimento o difficoltà finanziaria (ex comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 249/01).  

Le strutture produttive devono essere ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo (solo determinati Comuni) e Molise 

I soggetti beneficiari accedono al credito indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, possono essere già operative o che si insedieranno nella ZES unica.  

Sotto pena di revoca del beneficio, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto – ubicate nelle zone assistite – per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento. 

Quali agevolazioni offre il credito d’imposta ZES Unica Agricoltura?

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni ammissibili effettuati o realizzati tra il 16 maggio 2024 ed il 15 novembre 2024, a patto che siano superiori a 50.000 euro ed inferiori ai limiti massimi stabiliti dalla normativa di riferimento. 

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.  

Se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.  

Oltre al limite di progetto è previsto un limite di spesa annuo a livello nazionale di 40 milioni di euro. Il superamento del limite di spesa comporta la riduzione proporzionale delle aliquote agevolative tra i soggetti effettivamente beneficiari.

Intensità agevolative massime del credito d’imposta ZES Unica Agricoltura   

Il credito d’imposta è concesso nella misura nominale massima, fatta salva la possibilità di riduzione proporzionale al fine di garantire il rispetto del massimale di spesa complessivo di 40 milioni di euro annui.  

Beneficiari  Aliquote generali  Giovani agricoltori 

(max. 40 anni) 

Obiettivi specifici a carattere ambientale 
Produzione primaria di prodotti agricoli 

65% 

80% 

80% 

Imprese attive nel settore forestale 

100% 

100% 

100% 

Imprese attive nel settore della pesca 

50% 

(salvo limiti derivanti da normativa UE) 

NA 

NA 

Regime di Aiuto e cumulabilità 

Le imprese che operano nel settore agricolo e della pesca accedono all’agevolazione entro i limiti delle rispettive normative comunitarie di riferimento previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico nonché entro i limiti sanciti dall’art. 16-bis del D.L. n. 124/2023, come emendato dall’art. 1 comma 7 del DL n. 63/2024. 

Cumulabilità sugli stessi costi

 

Investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0  Altri aiuti di Stato  Credito d’imposta Transizione 5.0  Altre agevolazioni in regime de Minimis 
ZES Unica 

Agricoltura 

SÌ, senza superare i costi effettivi  *  No 

No 

* Nei limiti delle intensità di aiuto massime concedibili dalle norme europee applicabili e senza superare i costi effettivi sostenuti.  

Le imprese devono, altresì, dichiarare, l’eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione ai medesimi costi ammissibili oggetto della comunicazione e che il relativo cumulo non determina il superamento dell’intensità di aiuto più elevata, o dell’importo di aiuto più elevato, consentita dalla disciplina europea di riferimento. 

Quali sono i costi ammissibili?

Il credito d’imposta ZES Unica Agricoltura agevola investimenti aventi importo superiore a 50.000 euro nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura 

In ogni caso, a prescindere dalla tipologia di beneficiario e dal Regime di Aiuto, tutti i beni devono:  

  • far parte di un progetto di investimento iniziale, che consiste nella creazione di nuovo stabilimento, diversificazione della produzione, ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente ovvero nell’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento chiuso o in via di chiusura (art. 2 punti 49, 50 e 51, del regolamento UE n. 651/2014);  
  • essere relativi all’acquisto – anche mediante contratti di locazione finanziaria – di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato;  
  • essere relativi all’acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali entro un limite massimo del 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. 

L’ammontare dei costi relativi ai beni immobili non può mai superare i costi relativi ai beni strumentali. 

Produzione primaria di prodotti agricoli 

Gli aiuti hanno ad oggetto:  

  • costi di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, compresi gli investimenti in cablaggio all’interno della proprietà privata; i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell’investimento agevolato; 
  • acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.  

Le grandi imprese possono beneficiare del credito d’imposta solamente a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di Aiuto da parte della Commissione europea. 

 Imprese attive nel settore forestale 

Pur equiparate alle imprese attive nel settore primario, le imprese attive nel settore forestale possono ricevere aiuti a fronte dei seguenti costi ammissibili relativi alla forestazione e all’imboschimento ovvero di allestimento, rigenerazione o rinnovamento;

  • costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l’acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell’intervento agevolato; 
  • acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.  

In dettaglio, i costi relativi alla forestazione e all’imboschimento sono riconosciuti ai sensi e nei limiti di cui all’art. 41 del regolamento (UE) 2022/2472 (previa presentazione di valutazione di impatto o piano di gestione forestale, ove previsti). I costi relativi all’allestimento, rigenerazione o rinnovamento sono riconosciuti ai sensi e nei limiti di cui all’art. 42 del regolamento (UE) 2022/2472 (previa presentazione di valutazione di impatto o piano di gestione forestale, ove previsti).  

Imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura 

Gli interventi hanno ad oggetto investimenti effettuati in conformità agli articoli 21, 27, 29, 33 del Regolamento UE 2473/2022, che costituisce la normativa di riferimento in termini di dettaglio dei costi ammissibili, intensità agevolative massime di riferimento, limiti di esclusione e prescrizioni.  

  • Investimenti ammissibili per le piccole-medie imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • investimenti per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori; 
  • investimenti volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;
  • aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all’asta e i ripari di pesca;
  • aiuti agli investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell’acquacoltura;
  • investimenti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura;

Come funziona la procedura di accesso? 

Per accedere al credito d’imposta – esclusivamente nella finestra temporale aperta tra il 20 novembre 2024 e il 17 gennaio 2025i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. 

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