Fondo Nuove Competenze |
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Periodo di apertura | 10 febbraio 2025 – 10 aprile 2025 |
Beneficiari |
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Tipo di agevolazioni | Fondo perduto |
Intensità dell’agevolazione |
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Investimenti/costi ammissibili |
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Regime di Aiuto | Fondi europei – Divieto di doppio finanziamento |
Procedura di accesso | Valutativa a sportello |
Quali sono le finalità?
Istituito dall’art. 88 del Decreto Rilancio, il Fondo Nuove Competenze ha la finalità di agevolare le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi e/o innalzando il livello del capitale umano nel mercato del lavoro ed offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro. Le finalità principali includono:
- Sviluppo delle competenze necessarie per affrontare le trasformazioni del mercato del lavoro attraverso la collaborazione tra imprese e servizi di formazione;
- Skills intelligence per analizzare i bisogni di competenze richieste nei settori produttivi, attraverso raccolta e analisi dei dati di mercato;
- Allineamento dell’offerta formativa alle esigenze attuali e future delle imprese, in un’ottica di resilienza e crescita sostenibile.
Sono previste tre linee agevolative:
- Sistemi formativi; sistemi e gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di almeno un big player in qualità di capofila; in tali casi il progetto dovrà coinvolgere almeno il 60% dei lavoratori; il contributo massimo riconoscibile è di 12 milioni di euro;
- Filiere formative; sistemi di datori di lavoro di PMI che operano nell’ambito di filiere e distretti e hanno un capofila; il contributo massimo riconoscibile è di 8 milioni di euro;
- Singoli datori di lavoro; il contributo massimo riconoscibile è di 2 milioni di euro per datori di lavoro.
A chi è rivolto?
Il Fondo è rivolto a tutti i datori di lavoro del settore privato iscritti ad un Fondo Paritetico Interprofessionale e a condizione di aver stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze produttive dell’impresa e di aver conseguentemente dedicato parte dell’orario lavorativo alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.
Ai fini dell’ammissibilità, i beneficiari devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale, non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo e non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con il Ministero del Lavoro riguardanti contributi pubblici.
Il lavoratore inserito nel percorso di sviluppo delle competenze – per tutto il periodo di svolgimento della formazione, nelle stesse giornate o in giornate diverse da quelle destinate alle attività formative – non può essere destinatario di trattamenti di sostegno al reddito e all’occupazione che prevedano la riduzione dell’orario di lavoro quali ad esempio: Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO); Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS); Cassa Integrazione Guadagni in deroga; contratti di solidarietà, FIS.
Quali agevolazioni offre?
È riconosciuto un contributo a fondo perduto distinto tra il costo delle ore di formazione ed i relativi contributi previdenziali e assistenziali, che eventualmente potrà essere rideterminato in riduzione nel caso di impossibilità sopravvenute alla partecipazione agli eventi proposti.
- Retribuzione oraria: 60% del totale per le ore di formazione; l’aliquota è aumentata al 100% in caso di lavoratori assunti tra la data di pubblicazione del decreto e prima dell’avvio della formazione con contratto di apprendistato di terzo livello e in caso di disoccupati assunti successivamente alla data di pubblicazione e prima dell’avvio della formazione;
- Sistemi e filiere formative: retribuzione oraria pari all’80%, se il progetto di formazione è inserito all’interno di un sistema o filiera di aziende.
- Contributi previdenziali e assistenziali: rimborsati integralmente
- Disoccupati da almeno 12 mesi: retribuzione oraria al 100%.
La dotazione ammonta a complessivi 730 milioni di euro a valere sulle risorse proveniente dal Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro” cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e così ripartita:
- Sistemi formativi (25%);
- Filiere formative (25%);
- Singoli datori di lavoro (50%).
Al fine di non incorrere nel doppio finanziamento, non può accedere al contributo il datore di lavoro che beneficia già di altri finanziamenti pubblici per le medesime ore rimodulate.
Quali sono i progetti ammissibili?
Gli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere sottoscritti entro e non e non oltre l’anno precedente alla presentazione della domanda e prevedere progetti formativi e specificare le seguenti informazioni:
- numero di lavoratori coinvolti;
- numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo di competenze e, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.
La durata minima è di 30 ore. È fissato a 150 il limite massimo di ore da destinare allo sviluppo delle competenze del lavoratore, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzate e produttive dell’impresa.
La formazione potrà iniziare solamente successivamente all’ammissione a contributo. Le attività si devono concludere con la richiesta di saldo entro 365 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte del Ministero del Lavoro.
Gli accordi devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto o servizi, in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa e al relativo adeguamento necessario per riqualificare il lavoratore in conformità ai fabbisogni individuati.
Gli accordi possono, infine, prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate all’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.
Quali sono gli ambiti di intervento dei progetti?
Gli ambiti di intervento sono i seguenti:
- Sistemi tecnologici e digitali:
- Introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale;
- Sostenibilità ed impatto ambientale;
- Economia circolare;
- Transizione ecologica;
- Efficientamento energetico;
- Welfare aziendale e benessere organizzativo.
Quali sono i costi agevolabili?
Il Fondo Nuove Competenze non finanzia direttamente le attività formative ma copre il costo delle ore di lavoro dei lavoratori impegnati nella frequenza delle attività formative (ore di formazione, contributi previdenziali ed assistenziali). Non rientrano tra i rimborsi ratei di mensilità aggiuntive, TFR ed il premio di produzione.
Ad ogni istanza di contributo, riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione, è allegato un progetto per lo sviluppo di competenze con individuazione degli obiettivi di apprendimento, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore, degli oneri, della modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata.
La data di avvio e quella di conclusione del progetto saranno comunicate nell’Avviso di riferimento.
In coerenza con gli indirizzi italiani e comunitari in materia di innalzamento dei livelli di competenza degli adulti, il progetto deve contenere le modalità di:
- valorizzazione del patrimonio di competenze assolute possedute dal lavoratore anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
- personalizzazione dei percorsi di apprendimento sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale (art. 8 D.lgs. n. 13/2013);
- messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi ed i soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione (art. 13 del D.lgs. n. 13/2013).
Come funziona la procedura di accesso?
Ai fini dell’accesso è prevista una procedura valutativa a sportello secondo il criterio cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Le domande possono essere inviate tra il 10 febbraio 2025 ed il 10 aprile 2025.
Il datore di lavoro può presentare una singola istanza con un unico progetto formativo. Solo nel caso in cui il progetto formativo coinvolga diverse categorie di lavoratori (dirigenti e non) e il datore di lavoro aderisca per tale circostanza a due diversi Fondi Paritetici Interprofessionali, potranno essere presentati due progetti formativi – uno per ciascun Fondo Paritetico Interprofessionale – ma comunque contenuti in un’unica istanza.
In esito alla verifica di conformità dell’istanza del contributo, il Ministero del Lavoro (anche tramite eventuale Ente Gestore) – tenuto conto di quanto comunicato dall’azienda e nel rispetto delle disposizioni – determina l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro distinto tra costo delle ore di formazione e contributi.
L’erogazione avviene con cadenza trimestrale per il tramite di INPS, nei limiti dell’importo massimo riconosciuto e comunicato da ANPAL in ragione della natura delle componenti del contributo medesimo.
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