Fondo per il sostegno alla transizione industriale |
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Periodo di apertura | Previsto per i primi mesi 2025 (anticipazioni MIMIT) |
Beneficiari |
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Tipo di agevolazioni | Fondo perduto |
Intensità dell’agevolazione | 65% (max) |
Investimenti/costi ammissibili |
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Regime di Aiuto | Esenzione |
Procedura di accesso | Valutativa a graduatoria |
Qual è la finalità?
Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ha ad oggetto l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici ed è rivolto ai progetti diretti a perseguire una o più tra le seguenti finalità:
- conseguimento nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; possono essere inclusi anche impianti (i) di co-generazione ad alto rendimento, (ii) per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile destinato all’autoconsumo e/o (iii) per lo stoccaggio di energia entro e non oltre il 40% dei costi totali di progetto;
- uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento;
- cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, materie prime e riciclate.
Il bando prevede le seguenti due linee agevolative:
- Titolo II – Investimenti volti a perseguire una maggiore efficienza energetica sotto forma di risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa (in conformità all’art. 38 del Regolamento GBER) ovvero di un cambiamento fondamentale del processo di produzione (ai sensi degli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER);
e/o
- Titolo III – Investimenti destinati a perseguire un uso efficiente delle risorse attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento.
A chi è rivolto il Fondo per la transizione industriale?
Accedono agli interventi del Fondo le imprese operanti sul territorio nazionale, di qualsiasi dimensione, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese ed attive nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Le imprese devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non devono rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato gli aiuti illegali o incompatibili dalla Commissione, in regola con gli obblighi contributivi.
Restano escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive, non conformi alla disciplina antimafia o in altre condizioni qualificate come ostative ai fini dell’accesso ad agevolazioni finanziarie pubbliche.
Quali agevolazioni offre?
Il Fondo offre sostegni nella forma di contributi a fondo perduto con percentuali variabili a seconda degli investimenti, premialità e modalità di calcolo delle spese ammissibili.
Riepilogo intensità agevolative massime |
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Grandi imprese | Piccole imprese | Medie imprese | Zone A | Zone C |
Titolo II* |
30% | 50% | 40% | +15% | +5% |
Titolo II cogenerazione ad alto rendimento & rinnovabili |
45% | 65% | 55% | N.A. |
N.A. |
Titolo II
Cogenerazione ordinaria |
30% | 50% | 40% | N.A. |
N.A. |
Titolo III* | 40% | 60% | 50% | +15% |
+5% |
Titolo III
Cambiamento fondamentale |
In base alla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022-2027 | ||||
*Le aliquote sono riconosciute in presenza di uno scenario controfattuale in conformità alle modalità previste dal bando sotto pena di decurtazione. |
Titolo II – Maggiore efficienza energetica o cambiamento fondamentale del processo di produzione
Limitatamente agli investimenti aventi ad oggetto il conseguimento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione delle attività di impresa, il Fondo offre contributi con percentuali pari al 30%, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell’investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell’aiuto.
Speciali maggiorazioni sono previste in misura pari al 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone a) e 5% per investimenti effettuati nelle zone c) della Carta degli Aiuti a finalità regionale 2021-2027.
Limitatamente agli investimenti relativi ad una maggiore efficienza energetica, sono agevolabili i costi supplementari necessari per raggiungere un livello più elevato di efficienza energetica, determinati confrontando i costi del programma di investimento con quelli relativi ad uno scenario controfattuale che tenga conto degli investimenti che verrebbero effettuati in assenza di aiuto.
Qualora venga richiesta l’applicazione dalla sezione 2.6 del Temporary Framework e il progetto sia in grado di consentire una riduzione dei consumi pari al 20%, il contributo può essere incrementato fino al 40%. Se il progetto è in grado di ridurre i consumi energetici di almeno il 25%, è prevista un’ulteriore maggiorazione del 15%.
Qualora, invece, le spese ammissibili vengano determinate senza scenario controfattuale e considerando il 100% dei costi totali di investimento, tutte le intensità e le maggiorazioni sopra citate sono decurtate del 50%.
Gli investimenti aventi ad oggetto l’installazione di impianti di (i) co-generazione ad alto rendimento, (ii) per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile destinato all’autoconsumo e/o (iii) per lo stoccaggio di energia possono ottenere contributi fino al:
- 45% dei costi, con maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
- 30% per gli impianti di stoccaggio e cogenerazione non ad alto rendimento, con maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese.
Infine, gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo godono di contributi a fondo perduto con intensità massima disciplinata dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale.
Titolo III – Uso efficiente delle risorse o cambiamento fondamentale del processo produttivo
In caso di investimenti aventi ad oggetto l’introduzione di misure tese ad un uso efficiente delle risorse, le agevolazioni arrivano al 40% delle spese ammissibili, con premialità del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a) e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c).
Sono agevolabili esclusivamente i costi supplementari necessari per raggiungere l’obiettivo ambientale previsto, determinati confrontando i costi del programma di investimento con quelli di uno scenario controfattuale.
Gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo godono di contributi a fondo perduto con intensità massima disciplinata dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale.
Quali sono i progetti ammissibili dal Fondo per la transizione industriale?
Sono ammissibili al Fondo i progetti avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso, realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo, aventi costi compresi tra 3 e 20 milioni di euro e conformi alle finalità previste dal Fondo e alle due linee agevolative previste dal decreto direttoriale:
- Titolo II – Investimenti volti a perseguire una maggiore efficienza energetica sotto forma di risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa (in conformità all’art. 38 del Regolamento GBER) ovvero di un cambiamento fondamentale del processo di produzione (ai sensi degli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER); possono essere inclusi anche impianti (i) di co-generazione ad alto rendimento, (ii) per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile destinato all’autoconsumo e/o (iii) per lo stoccaggio di energia entro e non oltre il 40% dei costi totali di progetto;
- Titolo III – Investimenti destinati a perseguire un uso efficiente delle risorse attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento.
Sono ammissibili le spese di seguito determinate, riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni – come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile – nella misura necessaria alle finalità del progetto e strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali:
- suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10% dell’investimento complessivamente ammissibile;
- opere murarie e assimilate, nel limite del 40% dell’investimento complessivamente ammissibile;
- impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, esclusivamente nella misura necessaria alle finalità del progetto.
A completamento dei programmi di investimento sono ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali, anche i progetti per la formazione del personale, entro un massimale pari al 10% del programma totale di investimento.
Quali sono le modalità di accesso?
Le agevolazioni sono concesse secondo una procedura valutativa a graduatoria aperta nei primi mesi 2025, in base alle anticipazioni rese note dal Ministero delle imprese e del Made in Italy.
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