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Lazio – Efficienza energetica e rinnovabili per le imprese

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Bandi Regionali e Nazionali
Luglio 11, 2024
Scheda riassuntiva  
Periodo di apertura   16 settembre 2024 – Esaurimento  
Beneficiari 
  • PMI 
  • Grandi imprese 
Tipo di agevolazioni   Fondo perduto  
Intensità dell’agevolazione 
  • 30%-55% 
  • 15%-27,5% 
  • 30%-65%
Investimenti/costi ammissibili 
  • Immobilizzazioni;  
  • Spese tecniche (max. 10%);  
  • Terreni e fabbricati (max. 10%);  
  • Attività di supporto al progetto. 
Regime di Aiuto  Esenzione  
Procedura di accesso  Valutativa a sportello 

Quali sono le finalità?  

L’Avviso sostiene la transizione energetica delle Imprese agevolando progetti che includono necessariamente investimenti per l’efficienza energetica, sostenuti con le risorse dell’Obiettivo Specifico 2.1 del Programma “Promuovere misure di efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra”, che si distinguono in due tipologie (A e B): 

  • Investimenti per l’efficienza energetica degli edifici; 
  • Investimenti per l’efficienza energetica dei processi produttivi. 

Gli investimenti per l’efficienza energetica (tipologie A e B) possono essere affiancati dagli investimenti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (tipologia C), a patto che il contributo relativo a quest’ultimo non superi il 50% del contributo totale sull’intero progetto.  

I progetti devono includere investimenti per migliorare l’efficienza energetica dei processi produttivi e/o degli edifici, ai quali possono essere affiancati quelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ogni progetto deve determinare una riduzione di almeno il 30% delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante.  

Ai fini della verifica del rispetto della soglia del 30%, si tiene conto in ogni caso anche dell’impatto degli investimenti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (tipologia C), qualora inclusi nel progetto. 

Gli Investimenti per l’Efficienza Energetica degli Edifici (tipologia A), se previsti, devono comunque determinare una riduzione di almeno il 30% dei fabbisogni di consumi di energia primaria non rinnovabile dell’edificio rispetto ai consumi ex ante.  

A chi è rivolto? 

L’intervento è destinato alle PMI e grandi imprese che hanno o intendono aprire sede operativa nel Lazio e in possesso di tutti i requisiti necessari per contrarre con la pubblica amministrazione.  

A tali fini, le imprese devono essere iscritte al Registro delle Imprese, non in difficoltà, dotate di sede o unità produttiva nel Lazio nonché in possesso delle risorse e dei meccanismi finanziari tali da garantire il completamento del progetto, il mantenimento e la gestione degli investimenti agevolati. In particolare, deve avere un rapporto pari o superiore a 1 tra 

  • Numeratore: importo del patrimonio netto versato + passività consolidate oltre l’anno + tre volte il valore del risultato dell’esercizio incrementato dell’importo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali – 80% dell’importo delle immobilizzazioni nette;  
  • Denominatore: importo dei costi dell’intero progetto non coperto dal contributo. 

Quali agevolazioni offre?  

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, con un limite massimo di 2 milioni di euro per impresa. Il contributo relativo agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non può superare il 50% del totale finanziabile sull’intero progetto. Tale rapporto deve essere rispettato anche in sede di determinazione del saldo spettante. 

A) Investimenti per l’efficienza energetica negli edifici 
  Piccole imprese  Medie Imprese  Grandi imprese 
Zone assistite del Lazio  55%  45%  35% 
Altre aree  50%  40%  30% 
  • Le aliquote sono maggiorate di 15 punti percentuali nel caso di investimenti che determinano un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio, misurata in energia primaria non rinnovabile, almeno pari al 40% rispetto alla situazione precedente;  
  • Le aliquote sono diminuite di 5 punti nel caso di investimenti che consistono nell’installazione o sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio, inteso come sistema tecnico per l’edilizia o componente dell’involucro. 
B) Investimenti per l’efficienza energetica dei processi produttivi 
  Piccole imprese  Medie Imprese  Grandi imprese 
Zone assistite del Lazio  27,5%  22,5%  17,5% 
Altre aree  25%  20%  15% 
C) Investimenti per l’autoproduzione di energia da fonte rinnovabile 
  Piccole imprese  Medie Imprese  Grandi imprese 
Produzione di energia rinnovabile  65%  55%  45% 
Attrezzature di stoccaggio  50%  40%  30% 

 

Attività di supporto in de Minimis  
Diagnosi Energetica, relazione energetica finale, certificazione ISO 50001, premio per la fideiussione su anticipo e costo di redazione della situazione contabile per le imprese non soggette all’obbligo del bilancio.   90% 

Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 40 milioni, di cui 20 riservati alle tipologie di investimento A e B e ulteriori 20 milioni riservati alla tipologia C.  

Quali sono i progetti ammissibili?  

Sono ammissibili progetti relativi a una o più unità produttive ubicate nel Lazio, in grado di determinare una riduzione di almeno il 30% delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante e di importo pari o superiore a 150.000 euro 

Le unità produttive devono aver registrato complessivamente dei consumi di energia primaria non rinnovabile pari o superiori a 60 MWh/anno nell’anno 2023, non devono avere edifici a destinazione d’uso residenziale né essere dedicate ad attività escluse ovvero oggetto di delocalizzazione nei due anni antecedenti la data della domanda.  

Non sono consentiti né riconosciuti investimenti o spese realizzati per conformarsi a norme dell’Unione già entrate in vigore o destinate a entrare in vigore 18 mesi dopo il completamento degli investimenti. 

I progetti hanno avvio dei lavori (impegno giuridicamente vincolante) successivo alla data della domanda e completamento entro 18 mesi dalla data di concessione.  

Gli Investimenti per l’Efficienza Energetica degli Edifici (tipologia A), se previsti, devono comunque determinare una riduzione di almeno il 30% dei fabbisogni di consumi di energia primaria non rinnovabile dell’edificio rispetto ai consumi ex ante.  

Costi ammissibili

Tutte le spese ammissibili devono essere espressamente e strettamente pertinenti al progetto agevolato, essendo tra l’altro ad esso direttamente e documentalmente riferibili, ed essere congrue, vale a dire essere sostenute alle normali condizioni di mercato. Di seguito i costi ammissibili:  

  • acquisto di immobilizzazioni – così come definire dagli art. 2423 c.c. e seguenti – con i relativi e connessi costi accessori ammortizzabili congiuntamente all’investimento principale;  
  • spese tecniche entro il limite del 10% del totale delle spese per investimenti includendo i costi per la relazione di verifica climatica; non sono inclusi i costi per la diagnosi energetica e/o la relazione energetica;  
  • acquisto di terreni e fabbricati entro il limite del 10% del totale delle spese per investimenti. 

Ai fini dell’ammissibilità, i beni devono essere previsti nella diagnosi energetica, risultare ubicati nella o nelle unità produttive oggetto del progetto, fatta eccezione per i sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza. 

Con riferimento alle tipologie A e B investimenti per l’efficienza energetica degli edifici e/o dei processi produttivi, tutte le spese ammissibili devono essere direttamente connesse al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica come attestato dalla diagnosi energetica in sede di preventivo e dalla relazione energetica finale in sede di consuntivo. 

Non sono ammissibili l’acquisto e l’installazione di apparecchiature alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale, e di impianti di cogenerazione, teleriscaldamento e/o teleraffreddamento. 

Con riferimento alla tipologia C investimenti per la autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, l’investimento deve avere ad oggetto impianti per la produzione di energia da fonte eolica, solare, idraulica, geotermica, marina e da idrogeno rinnovabile con una capacità di produrre energia in misura non superiore al fabbisogno energetico del vettore considerato, salvo una tolleranza del 15%.  

Nell’ambito dei beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili sono ammessi solamente i moduli fotovoltaici – sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore – conformi ai requisiti previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) D.L. n. 181/2023:  

  • prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;  
  • con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;  
  • prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad etero-giunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.  

Infine, sono ammissibili le spese sostenute per le seguenti attività di supporto 

  • ottenimento della certificazione ISO 50001 (supporto per la preparazione e spese per l’ente di certificazione), entro l’importo ritenuto congruo dalla diagnosi energetica; 
  • costo per la redazione da parte di un professionista iscritto ad un Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della situazione contabile da presentarsi in sede di Domanda nel caso di imprese non tenute al deposito del bilancio, entro un massimo di 700,00 euro; 
  • premio per la fideiussione a garanzia dell’anticipo; 
  • Diagnosi energetica, entro il limite complessivo del 4% del totale delle spese ammissibili del progetto;  
  • Relazione energetica finale, entro il limite complessivo del 4% del totale delle spese ammissibili del progetto. 

Come funziona la procedura di accesso? 

Ai fini dell’accesso è prevista una procedura valutativa a sportello aperta dal 16 settembre 2024 e fino ad esaurimento fondi o al 16 luglio 2025.

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