Lazio – Verso processi produttivi sostenibili |
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Periodo di apertura | 31 ottobre 2024 – 31 ottobre 2025 o esaurimento |
Beneficiari | PMI |
Tipo di agevolazioni | Fondo perduto |
Intensità dell’agevolazione | 65% |
Investimenti/costi ammissibili |
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Regime di Aiuto | Esenzione |
Procedura di accesso | Procedura a sportello |
Quali sono le finalità?
Il bando Verso processi produttivi sostenibili di Regione Lazio promuove la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse nelle seguenti modalità:
- Investimenti per l’uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un’economia circolare;
- Investimenti iniziali per l’introduzione di “eco-innovazioni”.
È prevista una riserva a favore dei progetti realizzati da imprese aderenti ad una APEA in forma aggregata o anche in forma singola ma solo se finalizzati alla realizzazione degli obiettivi collettivi dell’APEA.
Il contenuto del presente documento è provvisorio e sarà sottoposto ad aggiornamenti ed integrazioni, non appena verrà pubblicata la delibera di adozione del bando nonché l’avviso di riferimento.
A chi è rivolto il bando Verso processi produttivi sostenibili di Regione Lazio?
L’intervento è destinato alle PMI che hanno o intendono aprire sede operativa nel Lazio, non in difficoltà, iscritte al Registro delle Imprese, in possesso di DURC regolare e capacità a contrarre con la PA.
Ogni PMI può realizzare un solo progetto in forma singola o partecipare ad un solo progetto da realizzare in forma aggregata, dimostrando una adeguata capacità finanziaria in rapporto alle spese a suo carico al netto del corrispondente contributo.
Tutti i soggetti beneficiari devono possedere adeguata capacità finanziaria mediante un rapporto pari o superiore a 1 tra:
- Numeratore: patrimonio netto versato + passività oltre anno + 3(valore risultato dell’esercizio + ammortamenti delle immobilizzazioni) – 80% dell’importo delle immobilizzazioni nette;
- Denominatore: importo totale dei costi di progetto non coperto da contributo.
Tutti i dati devono essere riportati all’ultimo bilancio.
Quali agevolazioni offre?
L’intervento è destinato alle PMI che hanno o intendono aprire sede operativa nel Lazio, non in difficoltà, iscritte al Registro delle Imprese, in possesso di DURC regolare e capacità a contrarre con la PA.
Tabella 1 – Agevolazioni ai sensi degli art. 14 e 17 del Regolamento di Esenzione | ||
Piccole imprese | Medie imprese | |
Zone assistite plus | 45% | 35% |
Zone assistite ordinarie | 35% | 25% |
Restanti aree del Lazio | 20% | 10% |
Tabella 2 – Costi supplementari ai sensi dell’art. 47 del Regolamento di Esenzione | ||
Piccole imprese | Medie imprese | |
Zone assistite (plus e ordinarie) | 65% | 55% |
Restanti aree del Lazio | 60% | 50% |
Le intensità di cui alla Tabella 2 si applicano esclusivamente se gli investimenti riguardano tecnologie che non costituiscono una pratica commerciale consolidata redditizia in tutta l’Unione e previa evidenza e individuazione in un apposito studio di fattibilità.
Ai sensi dell’art. 47 del Regolamento di esenzione, i costi supplementari corrispondono ai costi di investimento supplementari determinati confrontando i costi complessivi di investimento del progetto con quelli di progetti o di attività meno rispettosi dell’ambiente, che possono essere:
- uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile che sarebbe verosimilmente realizzato in un processo produttivo nuovo o preesistente senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse;
- uno scenario controfattuale consistente nel trattamento dei rifiuti sulla base di una modalità di trattamento più bassa nell’ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE o nel trattamento di rifiuti, di altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;
- uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza la materia prima primaria, se il prodotto secondario (riutilizzato o recuperato) ottenuto è tecnicamente ed economicamente sostituibile con il prodotto primario.
Lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento caratterizzato da una capacità di produzione e durata comparabili e conforme alle norme dell’Unione già in vigore, ed è credibile per quanto riguarda obblighi giuridici, condizioni di mercato e incentivi.
Se l’investimento consiste nell’installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell’ambiente o se il richiedente può dimostrare che in assenza dell’aiuto non avrebbe luogo alcun investimento, i costi supplementari corrispondono al totale dei costi di investimento e le intensità agevolative saranno ridotte ai livelli previsti dalla Tabella 1.
Le agevolazioni per le attività di supporto (studio di fattibilità, premio fideiussione, redazione situazione contabile) sono riconosciute sotto forma di contributo a fondo perduto in misura pari al 90%, concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento De Minimis.
L’erogazione può avvenire in più tranche, incluso un anticipo pari al 40% erogato a fronte di fideiussione obbligatoria.
Le risorse disponibili ammontano a 30 milioni di euro, di cui 10 milioni riservati ai progetti realizzati da imprese aderenti ad una APEA in forma aggregata o anche in forma singola ma solo se finalizzati alla realizzazione degli obiettivi collettivi dell’APEA.
Quali sono i progetti ammissibili?
Sono ammissibili progetti aventi importi superiori a 150.000 euro che includono una o entrambe le seguenti tipologie di investimento.
- Investimenti per l’uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un’economia circolare vale a dire quelli che, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento di Esenzione, e fermo restando quanto ulteriormente ivi specificato, conseguono almeno uno dei seguenti obiettivi:
- la riduzione netta delle risorse consumate, ad eccezione dell’energia, per ottenere una determinata quantità di produzione;
- la sostituzione dell’uso di materie prime primarie con materie prime secondarie (riutilizzate o recuperate, comprese quelle riciclate);
- la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti da parte del Beneficiario;
- la preparazione al riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti prodotti dal Beneficiario o, limitatamente ai rifiuti speciali, da terzi che sarebbero altrimenti inutilizzati, smaltiti o trattati secondo una modalità di trattamento più bassa nell’ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti dicui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE o meno efficiente sotto il profilo delle risorse o che determinerebbe un peggioramento della qualità dei prodotti del riciclaggio;
- la raccolta, la cernita, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze generati dal Beneficiario o da terzi e che sarebbero altrimenti inutilizzati o utilizzati secondo una modalità meno efficiente sotto il profilo delle risorse;
- la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti speciali in vista della preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.
Sono escluse in ogni caso le operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti per la produzione di energia e gli investimenti che comportano un aumento nella produzione di rifiuti o un maggiore uso di risorse.
- Investimenti iniziali (ai sensi degli articoli 14 e 17 del Reg. (UE) 651/2014) per l’introduzione di “ecoinnovazioni”, vale a dire innovazioni nei prodotti che, tenendo conto del loro intero ciclo di vita (Life Cycle Thinking), conseguono almeno uno dei seguenti obiettivi:
- ne allungano la durata, anche consentendo la riparabilità e la manutenzione delle parti tecnologicamente obsolete o danneggiate;
- evitano di generare rifiuti non riciclabili o residui non riutilizzabili al termine del ciclo di vita, permettendone la smontabilità delle diverse componenti in relazione alle tipologie di materiali impiegati e al loro riutilizzo;
- riducono le risorse consumate inclusa l’energia, durante l’utilizzo da parte dei consumatori, rispetto prodotti analoghi presenti sul mercato.
Gli impatti ambientali di tutti gli investimenti inclusi nel progetto devono essere attestati ex ante da uno studio di fattibilità da presentare obbligatoriamente in sede di domanda e rilasciato da un professionista esterno indipendente le cui competenze risultino certificate in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 da parte di un organismo di valutazione a tal fine accreditato secondo la norma CEI UNI EN ISO/IEC 17024.
Costi ammissibili
Sono ammissibili i seguenti costi, purché sostenuti dopo la presentazione della domanda di accesso:
- Acquisto di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti c.c., che comprendono i costi accessori ammortizzabili congiuntamente all’investimento principale;
- Acquisti di terreni e relative sistemazioni, entro il 10% del totale delle spese per investimenti;
- Acquisti di fabbricati e spese per opere murarie, lavori edili e impianti civili quali, a titolo di esempio, per il riscaldamento, condizionamento, acqua, elettricità, antincendio, entro il 30% del totale delle spese per investimenti;
- Spese per progettazione e le altre spese tecniche, entro il limite dell’8% del totale delle spese per investimenti, ivi inclusi i costi per l’obbligatoria relazione di verifica climatica, da redigere in linea con i contenuti previsti dagli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027.
Di seguito, infine, i costi per le attività di supporto ammissibili a contributo ai sensi e nei limiti del Regime de Minimis:
- Studio di fattibilità, entro il 4% del costo complessivo del progetto e non oltre 80.000 euro;
- Premio per la obbligatoria fideiussione a garanzia dell’anticipo;
- Costo per la redazione da parte di un professionista iscritto ad un Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della situazione contabile da presentarsi in sede di domanda nel caso di imprese non tenute al deposito del bilancio, entro un massimo di 700 euro.
Indipendentemente dalla tipologia di investimento, tutti i costi devono produrre o concorrere a produrre i benefici ambientali e le soglie minime definite dall’art. 6 lettera a) del bando, come giustificati e quantificati nello studio di fattibilità da allegare obbligatoriamente alla domanda.
Come funziona la procedura di accesso?
Ai fini dell’accesso è prevista una procedura valutativa a sportello aperta dal 31 ottobre 2024 e fino alle ore 17.00 del 31 ottobre 2025 fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, con termini e modalità ancora da definirsi.
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