PNRR – Supporto alle PMI per le energie rinnovabili |
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Periodo di apertura | 4 aprile 2025 – 5 maggio 2025 |
Beneficiari | PMI (1 bilancio) |
Tipo di agevolazioni | Contributi a fondo perduto in conto impianti |
Intensità dell’agevolazione |
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Investimenti/costi ammissibili |
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Regime di Aiuto | PNRR – Divieto di doppio finanziamento |
Procedura di accesso | Valutativa a graduatoria |
Quali sono le finalità?
L’investimento 16 – “Supporto alle PMI per l’autoproduzione da fonti energetiche rinnovabili” incluso nella sezione riservata all’implementazione del Piano REPowerEU in sede di revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha ad oggetto la concessione di contributi a fondo perduto alle PMI allo scopo di incentivare gli investimenti privati nella produzione di energia da fonti rinnovabili a scopo di autoconsumo.
A chi è rivolto?
Possono accedere le PMI regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione, né sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria, non destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione UE, non in difficoltà.
Le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare il possesso della personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza, attestata dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, la disponibilità dell’unità produttiva sul territorio italiano deve essere provata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione.
Sono ammesse le imprese in regola con gli obblighi contributivi (DURC), la competente legislazione antimafia e antiriciclaggio, in regime di contabilità ordinaria e in possesso di almeno 1 bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi.
Settori esclusi
Sono escluse le realtà economiche che operano nel settore primario (agricoltura, pesca e acquacoltura) o nel settore carbonifero. In ottemperanza al principio DNSH sono altresì escluse anche le imprese con interessi sostanziali (rappresentati da una percentuale dei ricavi lordi superiore al 50%) nei seguenti settori:
- Produzione di energia da fonti fossili e attività connesse;
- Attività ad alto consumo di energia elettrica;
- Attività ad alta emissione di C02, ivi incluse le attività sottoposte a Sistema ETS (EU Emission Trading System) con emissioni non inferiori ai benchmark relativi;
- Produzione, leasing o vendita dei veicoli inquinanti;
- Raccolta, trattamento, smaltimento di rifiuti;
- Trattamento di combustibile nucleare.
Quali agevolazioni offre?
Il bando offre agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto in conto impianti nelle percentuali di seguito determinate:
- 30% per le medie imprese;
- 40% per le micro e piccole imprese;
- 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
- 50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto.
Le risorse disponibili ammontano a 320 milioni di euro con due riserve a favore delle imprese nel Mezzogiorno (40%) e delle piccole imprese (40%).
Qualora, in fase di definizione della graduatoria, le risorse destinate alle riserve non dovessero essere pienamente assorbite, saranno rese disponibili per il finanziamento delle domande di agevolazione riferite ai restanti territori e alle imprese di media dimensione.
Quali sono i progetti ammissibili?
Sono ammessi investimenti conformi al principio DNSH e aventi ad oggetto l’acquisto di sistemi e connesse tecnologie digitali volte a consentire la produzione diretta da fonti di energia rinnovabile per immediato autoconsumo, anche attraverso sistemi di accumulo e stoccaggio.
I programmi di spesa devono avere importi compresi tra 30.000 e 1 milione di euro, riguardare una sola unità produttiva che risulti nella piena disponibilità del soggetto proponente, realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici.
L’energia prodotta è interamente destinata all’autoconsumo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. L’eventuale energia eccedentaria può essere accumulata o ceduta a configurazioni di autoconsumo ovvero immessa in rete.
Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:
- l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l’emissione di conferme d’ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;
- sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma.
Gli investimenti dovranno essere completati in 18 mesi di tempo.
I programmi di investimento ammissibili di cui al presente articolo e, quindi, finanziabili, devono prevedere il rispetto della pertinente legislazione ambientale dell’Unione europea e nazionale, nonché essere coerenti rispetto alle pianificazioni urbanistiche ed edilizie comunali o sovracomunali, dove ciò risulti pertinente e disporre di esiti di Valutazione di Impatto Ambientale o di screening di VIA, dove ciò risulti necessario.
Costi agevolabili
Sono ammissibili le spese direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento sostenute dopo la data di presentazione della domanda di agevolazione, relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato.
Fatta eccezione le ipotesi di leasing finanziario, le spese devono essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento.
Di seguito i costi agevolabili:
- impianti solari fotovoltaici o impianti mini-eolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti di cui alla lettera a), comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta in autoconsumo diretto;
- diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento ed entro il limite del 3% delle spese di cui alle lettere a), b), c).
I progetti non possono prevedere contestualmente l’installazione di impianti solari fotovoltaici e mini-eolici, ma devono riguardare sola una delle tecnologie indicate.
Come funziona la procedura di accesso?
Le domande sono selezionate tramite una procedura valutativa a graduatoria gestita dall’Ente Gestore Invitalia. Le domande potranno essere caricate tra il 4 aprile 2025 ed il 5 maggio 2025.
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