Toscana – Efficientamento dei processi produttivi | |
Periodo di apertura | 16 ottobre 2024 – 7 gennaio 2025 |
Beneficiari |
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Tipo di agevolazioni | Fondo perduto |
Intensità dell’agevolazione |
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Investimenti/costi ammissibili |
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Regime di Aiuto | Esenzione |
Procedura di accesso | Valutativa |
Quali sono le finalità?
Il bando Efficientamento dei processi produttivi di Regione Toscana agevola l’efficientamento dei processi produttivi delle imprese mediante lo stanziamento di 5,5 milioni di euro.
A chi è rivolto?
Le domande possono essere presentate da PMI, grandi imprese, professionisti e studi associati, in possesso dei requisiti che saranno dettagliati nell’Avviso di riferimento ed esercitanti un’attività economica rientrante in uno dei Codici ATECO di cui alla D.G.R. n. 1155 del 09/10/2023 e nel codice ATECO 85 del settore P – Istruzione.
La domanda può essere presentata sia dal proprietario dell’immobile oggetto di domanda di contributo che dal soggetto che lo detiene per la gestione dell’attività economica (es. affittuario, locatario, gestore).
Le imprese devono essere attive, iscritte nel Registro delle Imprese, con sede operativa in Toscana, in possesso di DURC regolare, non in difficoltà, operare in assenza di fallimenti o altre procedure concorsuali, non oggetto di procedimenti di revoca totale adottati da Regione Toscana, capaci di contrarre con la PA. Le imprese devono, altresì, operare in conformità alla normativa antimafia, lavoro e aiuti di Stato.
Di seguito gli ATECO necessari ai fini del bando: B – Estrazione di minerali da cave e miniere; C – Attività manifatturiere; D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento; F – Costruzioni; G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli (ad esclusione delle categorie 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12 e 45.40.22 e del gruppo 46.1); H – Trasporto e magazzinaggio; I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; J – Servizi di informazione e comunicazione; M – Attività professionali, scientifiche e tecniche; N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; P – Istruzione; Q – Sanità e assistenza sociale ad esclusione del gruppo 86.1; R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; S – Altre attività di servizi, ad esclusione della divisione 94.
Quali agevolazioni offre?
L’agevolazione assume la forma di contributo a fondo perduto in conto capitale ai sensi dell’art. 38 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 con le seguenti intensità massima di aiuto rispetto alla spesa ritenuta ammissibile:
- Micro-piccola – 25%
- Media – 20%
- Grande impresa – 15%
Il cumulo con altri aiuti di stato è consentito a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell’Unione. Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con le agevolazioni concesse per le Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumo Collettivo (CACER).
Quali sono i progetti ammissibili?
I progetti sono conformi al principio DNSH, devono superare i requisiti minimi valutati secondo gli indici di prestazione energetica (IPE) e confrontati con i relativi benchmark settoriali, laddove applicabili, avere importi complessivi compresi tra 100.000 e 500.000 euro, nonché prevedere almeno uno dei seguenti interventi di efficientamento dei processi, così come elencati in via tassativa:
- 1c Recupero calore di processo da forni, cogenerazioni, trasformatori, motori, compressori o da altre apparecchiature
- 2c Coibentazioni compatibili con i processi produttivi
- 3c Automazione e regolazione degli impianti di produzione
- 4c Movimentazione elettrica
- 5c Accumulo, riciclo e recupero acqua di processo
- 6c Accumulo, recupero acqua per teleriscaldamento
- 7c Rifasamento dell’impianto elettrico
- 8c Introduzione/sostituzione di motori, pompe, inverter, compressori, gruppi frigoriferi o pompe di calore
- 9c Sistemi di ottimizzazione del ciclo vapore
- 10c Altra tipologia di intervento che modifica l’impianto produttivo volto alla riduzione dei consumi energetici.
Sono ammessi solo progetti che riguardano una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in un singolo edificio o unità immobiliare con i requisiti di seguito elencati: esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile; localizzata all’interno del territorio regionale; regolarmente accatastata, con conformità catastale ed urbanistica; dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva; adibita a esercitare un’attività economica rientrante in uno dei Codici ATECO di cui alla D.G.R. n. 1155 del 09/10/2023 e nel codice ATECO 85 del settore P – Istruzione.
Sono, altresì, previsti i seguenti requisiti di ammissibilità specifici:
- Presenza di audit energetico, relazione tecnica di progetto, computo metrico estimativo/preventivi;
- Risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore del 20% in riferimento alla singola area funzionale oggetto di intervento;
- Riduzione dei consumi totali di energia primaria maggiore del 10% relativamente allo stabilimento/sede operativa dell’impresa e a ciascun vettore energetico oggetto di intervento;
- Per le sole grandi imprese viene richiesta una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore del 25% in riferimento alla singola area funzionale/processo produttivo/macchinario, come risulta dalla relazione tecnica di progetto;
- Se gli interventi hanno ad oggetto più edifici o unità immobiliari (corrispondenti a più unità produttive o sedi operative), questi devono essere alimentati dallo stesso contatore elettrico e/o gas.
Ai fini dell’ammissibilità, infine, tutti i progetti sono sottoposti al processo di resa a prova di clima, devono essere conformi alle norme contenute nelle direttive ambientali UE/CE e devono rispettare i requisiti previsti dall’art. 73c.2 lett.g) Reg 1060/2021 e dalle norme in materia ambientale ed ai principi orizzontali previsti dall’art 9 del Reg. (UE) 2021/1060.
Non sono ammissibili progetti per cui, alla data di presentazione della domanda, non sia stata presentata, laddove previsto, almeno la richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico per realizzare ciascuno degli interventi del progetto nei casi previsti da legge.
Quali sono i costi ammissibili?
Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di costo al netto di IVA, sostenute a partire dalla data di inizio progetto, convenzionale o anticipato, se direttamente pertinenti all’unità produttiva oggetto di intervento:
- Spese per investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla realizzazione del progetto;
- Spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda, incluse le spese per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 e complessivamente non superiori al 20% delle spese ammissibili del relativo intervento;
- Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo nonché certificazione degli impianti, dei macchinari, dei sistemi e delle opere, studi e/o consulenze specialistiche, indagini, audit energetico (ad esclusione di quello previsto dall’art.8 del D. Lgs.102/2014), fino al 10% del totale delle spese ammissibili e comunque di importo non superiore a 25.000 euro.
L’inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione del provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto. Il termine finale per la realizzazione del progetto è convenzionalmente stabilito in 18 mesi decorrenti dall’inizio convenzionale del progetto, con possibilità di richieste di proroga adeguatamente motivate che complessivamente non dovranno superare 12 mesi.
Come funziona la procedura di accesso?
Ai fini dell’accesso è prevista una procedura valutativa con formazione di graduatoria dal 16 ottobre 2024 al 7 gennaio 2025.
Le imprese possono presentare domanda nella finestra temporale che sarà individuata nell’Avviso di riferimento. Ciascuna impresa potrà presentare al massimo 3 domande.
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